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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 699

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (042U0699)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal: 15-7-1942
al: 19-4-2006
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti gli articoli 12 e 17 della  legge  27  dicembre  1941-XX,  n.
1570,  contenente  nuove  norme  per  l'organizzazione  dei   servizi
antincendi; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno e per la  guerra,  di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministero dell'interno, mediante apposito bando  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  nel  Bollettino  ufficiale  del
personale del  Ministero,  indice  annualmente  il  concorso  per  il
reclutamento dei vigili del fuoco permanenti, ai sensi  dell'art.  15
della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570. 
 
  E' in facolta' del Ministero  dell'interno  di  ripartire  i  posti
messi a concorso tra tutte o alcune delle specialita' di mestiere  di
cui all'art. 2. 
 
  Il contingente degli allievi da ammettersi annualmente alla  Scuola
centrale sara' stabilito di concerto col Ministro per le finanze.