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LEGGE 12 maggio 1942, n. 652

Disposizioni concernenti il Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare. (042U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1967)
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Testo in vigore dal: 31-12-1967
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle 
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n 2397, e' 
sostituito dal seguente: 
 
  «I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti  ai
singoli  iscritti   nei   ruoli   sono   i   seguenti,rispettivamente
corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al R. decreto 11 novembre 
1923-II, n. 2395, a fianco indicati: 
 
    

         a) Categoria magistrati:
         Tenente generale capo .......... grado 3°
         Tenente generale ...............   »   4°
         Maggior generale ...............   »   5°
         Colonnello  ....................   »   6°
         Tenente colonnello .............   »   7°
         Maggiore .......................   »   8°
         Capitano .......................   »   9°
         Tenente ........................   »  10°
         b) Categoria cancellieri:
         Colonnello ..................... grado 6°
         Tenente colonnello ..............  »   7°
         Maggiore ........................  »   8°
         Capitano ........................  »   9°
         Tenente .........................  »  10°
         Sottotenente ....................  »  11°
    
((1)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 22 novembre 1967, n. 1175 ha disposto (con l'articolo  unico)
che "A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio  1942,
n. 652, i gradi che possono essere attribuiti  ai  cancellieri  della
giustizia  militare,  iscritti  di  diritto  nel   ruolo   ordinario,
categoria cancellieri, del Corpo degli  ufficiali  in  congedo  della
giustizia militare, sono i seguenti,  rispettivamente  corrispondenti
alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18  novembre  1965,  n.  1479,  a  fianco
indicate: 
    maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare
o cancelliere capo della procura generale militare; 
    colonnello: cancelliere capo di prima classe; 
    tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe; 
    maggiore: cancelliere capo di terza classe; 
    capitano: cancelliere di prima classe; 
    tenente: cancelliere di seconda classe; 
    sottotenente: cancelliere di terza classe."