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REGIO DECRETO 4 maggio 1942, n. 565

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (042U0565)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-6-1942
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato con il
R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n.  2319,  e  modificato  con  i  Regi
decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2819, 20 settembre 1928-VI, n. 3018, 31
ottobre 1929-VIII, n. 2483, 30 ottobre 1930-IX, n. 1828,  1°  ottobre
1931-IX, n. 1329, 22 ottobre 1931-IX, n. 1754, 22 ottobre 1932-X,  n.
2090, 26 ottobre 1933-XI, n. 2391, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2419, 1°
ottobre 1936-XIV, n. 2498, 27 ottobre 1937-XV,  n.  2619,  20  aprile
1939-XVII, numero 1350, 26 ottobre 1939-XVII,  n.  1734,  26  ottobre
1940-XVIII, n. 2069; 
 
  Veduto il Testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV,  n.  882,  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652,  5   ottobre
1939-XVII,  n.  1745,  1°  luglio  1940-XVIII,  n.  992,  2   ottobre
1940-XVIII, n. 1526, 10  ottobre  1941-XIX,  n.  1173  e  24  ottobre
1941-XX, n. 1375; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopra indicati, e' cosi' ulteriormente modificato: 
 
  L'art. 36 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Presso la Facolta' sono costituiti  i  seguenti  cinque  istituti
scientifici: 
 
  1. Istituto di scienze economiche; 
 
  2. Istituto di materie giuridiche; 
 
  3. Istituto di ragioneria e materie finanziarie; 
 
  4. Istituto di tecnica economica; 
 
  5. Istituto di merceologia». 
 
  Art. 53. -  Agli  istituti  annessi  alla  Facolta'  di  lettere  e
filosofia  sono  aggiunti  i  seguenti:  «istituto   di   archeologia
cristiana», «istituto di civilta' primitive». 
 
  Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
lettere e' aggiunto quello di «lingua e letteratura slovena». 
 
  Art. 57. - E' sostituito dal seguente: 
 
  "Coloro che, avendo conseguita una  delle  lauree  conferite  dalla
Facolta' di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al
4° anno. 
 
  Coloro i quali siano forniti  di  altre  lauree  ed  aspirino  alla
laurea in lettere o in filosofia possono, su parere  della  Facolta',
essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso, a seconda  della
Facolta' di provenienza e degli esami superati. 
 
  In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono
essere forniti del titolo di studi medi prescritto  per  l'ammissione
al corso di laurea a cui aspirano." 
 
  Art. 73 - Agli istituti della Facolta' di medicina e  chirurgia  e'
aggiunto il seguente: «istituto di idrologia medica». 
 
  Dopo l'articolo 77 e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 78. - Il professore di chimica farmaceutica  e  tossicologica
e' aggregato al Consiglio  della  Facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali a' termini dell'art.  15  del  Testo  unico  delle
leggi sull'istruzione universitaria». 
 
  In conseguenza dell'aggiunzione di questo articolo e' modificata la
numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
  Gli articoli 81 (gia' 80)  e  82  (gia'  81)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  «Art. 81. - La durata del  corso  degli  studi  per  la  laurea  in
chimica e' di cinque anni divisi in un biennio di studi  propedeutici
e in un triennio di studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
                   Biennio di studi propedeutici: 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale ed inorganica (biennale). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica sperimentale. 
 
                 Triennio di studi di applicazione: 
 
  II  triennio  ha  due  divergi  indirizzi:   organico-biologico   e
inorganico-chimico-fisico. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica. 
 
  5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica
applicata (a scelta dello studente). 
 
  Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Chimica organica industriale. 
 
  (*) 5. Chimica biologica. 
 
  (*) 6. Chimica farmaceutica. 
 
  7. Chimica bromatologica. 
 
  (*) 8. Farmacologia. 
 
   (*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  (*) 11. Chimica agraria. 
 
  12. Chimica di guerra. 
 
  (*) 13. Elettrochimica. 
 
  14. Storia della chimica. 
 
  15. Scienza dell'alimentazione. 
 
  16. Fisiologia generale (corso speciale per chimici). 
 
  Sono      insegnamenti      complementari      per      l'indirizzo
inorganico-chimico-fisico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Fisica superiore. 
 
  (*) 5.  Fisica  tecnica  (corso  speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 6. Elettrochimica. 
 
  7. Scienza dei metalli. 
 
  8. Geochimica. 
 
  (*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  10. Chimica di guerra. 
 
  (*) 11. Spettroscopia. 
 
  (*) 12. Misure elettriche (corso speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 13. Chimica industriale. 
 
  14. Storia della chimica. 
 
  I  tre  insegnamenti  complementari  di  «analisi  matematica»,  di
«geometria analitica con elementi  di  proiettiva»  e  di  «meccanica
razionale con elementi di statica grafica» possono sostituire l'unico
insegnamento   fondamentale   di   «istituzioni   di    matematiche».
(biennale). 
 
  Per l'insegnamento di «analisi matematica» vale la norma  stabilita
per la laurea in scienze matematiche. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione  lo  studente
deve avere seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  avere
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e  almeno  in
sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. 
 
  I sette  insegnamenti  complementari,  che  per  ciascuno  dei  due
indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si
intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente
intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o  piu'  insegnamenti
complementari diversi dai predetti, deve all'atto dell'iscrizione  al
primo anno degli studi  di  applicazione,  chiederne  convalida  alla
Facolta'. 
 
  La scelta fatta in tal  modo  e'  impegnativa  e  non  puo'  subire
comunque variazioni durante il corso degli studi. 
 
  Art. 82. - Tutti gli insegnamenti  biennali  comportano  due  esami
distinti alla fine di ogni anno di corso. 
 
  Lo studente non puo' essere ammesso all'esame di «esercitazioni  di
analisi  chimica  qualitativa»  se  non  abbia  superato  quello   di
«esercitazioni di preparazioni chimiche»;  non  puo'  essere  ammesso
all'esame di " chimica analitica" se non  abbia  superato  quello  di
«chimica generale ed inorganica»; non puo' essere  ammesso  all'esame
di  farmacologia»  se  non  abbia  superato  quello  di   «fisiologia
generale» e di «chimica biologica». 
 
  Gli studenti del V anno debbono inoltre frequentare un laboratorio,
che verra' loro indicato dalla Facolta', per  la  preparazione  della
tesi di laurea». 
 
  Art. 98. - (gia' 97) - comma secondo. La lettera a)  e'  sostituita
dalla seguente: 
 
  « a) per laurea in chimica possono essere iscritti  al  2°  anno  i
laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze  naturali,  in
scienze biologiche, in farmacia, in ingegneria civile e industriale e
anche,  purche'  forniti  del  diploma  di   maturita'   classica   o
scientifica i laureati in scienze agrarie». 
 
  Art. 106 (gia' 105). - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Presso la Facolta' di ingegneria si segue il triennio di studi  di
applicazione in due sezioni  che  danno  adito  rispettivamente  alle
seguenti lauree: 
 
  a) laurea in ingegneria  civile  (sottosezioni:  edile,  idraulica,
trasporti); 
 
  b)  laurea  in  ingegneria  industriale  (sottosezioni:  meccanica,
elettrotecnica, chimica)». 
 
  Gli articoli 109 (gia' 108) e 110 (gia' 109)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  "Art. 109. - La sezione d'ingegneria industriale,  suddivisa  nelle
sottosezioni:  meccanica,  elettrotecnica  e  chimica   comprende   i
seguenti insegnamenti: 
 
  Fondamentali comuni alle tre sottosezioni: 
 
  1. Scienza delle costruzioni. 
 
  2. Meccanica applicata alle macchine. 
 
  3. Fisica tecnica. 
 
  4. Chimica applicata. 
 
  5. Topografia con elementi di geodesia. 
 
  6. Architettura tecnica. 
 
  7. Idraulica. 
 
  8. Elettrotecnica. 
 
  9. Macchine. 
 
  10. Materie giuridiche ed economiche. 
 
  11. Costruzione di macchine. 
 
  12. Chimica industriale. 
 
  Fondamentali per le singole sottosezioni: 
 
  a) sottosezione meccanica: 
 
  13. Impianti industriali meccanici. 
 
  14. Disegno di macchine e progetti. 
 
  b) sottosezione elettrotecnica: 
 
  13. Impianti industriali elettrici. 
 
  14. Costruzione di macchine elettriche. 
 
  c) sottosezione chimica: 
 
  13. Impianti industriali chimici. 
 
  14. Chimica fisica. 
 
  Art. 110. - Sono insegnamenti complementari comuni alle due sezioni
civile e industriale i seguenti: 
 
  1. Architettura e composizione architettonica. 
 
  2. Tecnica urbanistica. 
 
  3. Costruzioni stradali e ferroviarie. 
 
  4. Tecnica ed economia dei trasporti. 
 
  5. Costruzioni di ponti. 
 
  6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato. 
 
  7. Costruzioni idrauliche. 
 
  8. Costruzioni marittime. 
 
  9. Impianti speciali idraulici. 
 
  10. Igiene applicata all'ingegneria. 
 
  11. Estimo civile e rurale. 
 
  12. Costruzione di macchine. 
 
  13. Disegno di macchine e progetti. 
 
  14. Tecnologie speciali. 
 
  15. Misure elettriche. 
 
  16. Impianti industriali meccanici. 
 
  17. Impianti industriali elettrici. 
 
  18. Costruzione di macchine elettriche. 
 
  19. Trazione elettrica. 
 
  20. Comunicazioni elettriche. 
 
  21. Metallurgia e metallografia. 
 
  22. Chimica industriale. 
 
  23. Chimica analitica. 
 
  24. Geologia applicata. 
 
  25. Complementi di matematiche. 
 
  26. Chimica organica. 
 
  27. Elettrochimica. 
 
  28. Tecnologie chimiche speciali. 
 
  28. Impianti industriali chimici. 
 
  30. Chimica fisica. 
 
  31. Radiotecnica. 
 
  Lo  studente  puo'  valersi   nella   scelta   degli   insegnamenti
complementari anche di quelli indicati per la Facolta' di  ingegneria
mineraria». 
 
  Art. 113 (gia' 112). - E' sostituito dal seguente: 
 
  "Ai fini dell'iscrizione: 
 
  il corso di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli
di macchine; 
 
  il corso di  macchine  deve  precedere  quelli  di  costruzione  di
macchine,  di  tecnica  ed  economia  dei  trasporti,   di   impianti
industriali meccanici, di impianti industriali elettrici; 
 
  il corso di fisica tecnica deve precedere quelli di elettrotecnica,
di macchine, di idraulica; 
 
  il corso di elettrotecnica deve  precedere  quelli  di  tecnica  ed
economia dei trasporti, di impianti industriali elettrici, di  misure
elettriche, di costruzione elettriche, di trazione elettrica; 
 
  il corso di topografia con  elementi  di  geodesia  deve  precedere
quello di costruzioni stradali e ferroviarie; 
 
  il corso di architettura tecnica (I), deve precedere l'architettura
e composizione architettonica. e questa deve precedere l'architettura
tecnica (II); 
 
  il corso di scienza delle  costruzioni  deve  precedere  quelli  di
costruzioni in legno, ferro  e  cemento  armato,  di  costruzione  di
ponti, di costruzione di macchine, di tecnologie speciali; 
 
  il corso di chimica applicata  deve  precedere  quelli  di  chimica
industriale, di metallurgia e metallografia, di tecnologie  speciali,
di tecnologie speciali chimiche, di impianti industriali chimici; 
 
  il  corso  di  idraulica  deve  precedere  quelli  di   costruzioni
idrauliche,  di  impianti  speciali  idraulici   e   di   costruzioni
marittime; 
 
  il  corso  di  tecnologie  speciali  deve   precedere   quelli   di
costruzioni di macchine e di impianti industriali meccanici; 
 
  il corso di chimica fisica deve precedere quelli di elettrochimica,
di chimica industriale, e di impianti industriali chimici; 
 
  il corso di chimica industriale deve precedere quello  di  impianti
industriali chimici». 
 
  Gli articoli da  135  (gia'  134)  a  142  (gia'  141)  concernenti
l'organizzazione degli studi della Scuola di  ingegneria  aeronautica
sono sostituiti dai seguenti: 
 
  "Art. 135. - La Scuola di ingegneria aeronautica  di  Roma  ha  per
fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte aeronautica
e di addestrare in questo  ramo  di  studio  coloro  che  siano  gia'
forniti di una laurea in ingegneria. 
 
  Gli studi della Scuola di ingegneria aeronautica hanno la durata di
un anno; e si distinguono  secondo  la  specializzazione  velivoli  o
motori prescelta dall'allievo. 
 
  Al termine degli studi la Scuola rilascia una laurea in  ingegneria
aeronautica con distinzione della specializzazione seguita. 
 
  Art. 136. - Alla Scuola di ingegneria  aeronautica  possono  essere
iscritti, quali studenti, coloro che siano gia' forniti di una laurea
in ingegneria. 
 
  Ad essi si applicano, per quanto concerne le tasse e sopratasse, le
disposizioni stabilite per gli studenti della Facolta' d'ingegneria. 
 
  Gli ufficiali  del  Genio  aeronautico  in  attivita'  di  servizio
forniti  di  laurea  in  ingegneria,  a   richiesta   del   Ministero
dell'aeronautica, possono essere iscritti alla Scuola  di  ingegneria
aeronautica. Su richiesta dello  stesso  Ministero  dell'aeronautica,
possono essere ammessi a frequentare uno o piu' corsi della Scuola di
ingegneria aeronautica, ufficiali del Genio aeronautico  non  forniti
dei titoli di studio di cui sopra. Alla fine del corso  essi  possono
ottenere solo un certificato degli  studi  compiuti  e  del  profitto
riportato. 
 
  Tutti gli ufficiali del Genio aeronautico ammessi alla  Scuola,  su
richiesta del Ministero dell'aeronautica, sono esenti  dal  pagamento
delle tasse e sopratasse scolastiche. 
 
  Art. 137. - Le materie d'insegnamento nella  Scuola  di  ingegneria
aeronautica sono le seguenti: 
 
  1. Aeronautica generale (con esercitazioni e laboratorio). 
 
  2. Aerodinamica (con esercitazioni e laboratorio). 
 
  3. Costruzioni aeronautiche (con esercitazioni e laboratorio). 
 
  4)  Motori  d'aviazione  (con  esercitazioni,  laboratorio  e  sala
montaggio). 
 
  5. Aerologia. 
 
  6. Diritto aeronautico.. 
 
  7. Elementi costruttivi dei velivoli. 
 
  8. Elementi costruttivi dei motori. 
 
  9. Tecnologia dei  materiali  dei  velivoli  (con  esercitazioni  e
laboratorio). 
 
  10. Tecnologia  dei  materiali  dei  motori  (con  esercitazioni  e
laboratorio). 
 
  11. Complementi di termodinamica tecnica. 
 
  12. Accessori e istallazioni dei motori. 
 
  13. Balistica ed armi aeronautiche. 
 
  14. Collaudo e strumenti di bordo. 
 
  15. Economia dei trasporti aerei. 
 
  Tali insegnamenti sono suddivisi come appresso fra il ramo velivoli
ed il ramo motori: 
 
 
    

      RAMO VELIVOLI                           RAMO MOTORI
Aeronautica generale (con              Aeronautica generale (con
  esercitazioni e laboratorio)           esercitazioni e laboratorio)
Aerodinamica (con esercita-            Aerodinamica (con esercita-
  zioni e laboratorio)                   zioni e laboratorio)
Costruzioni aeronautiche (con          Costruzioni aeronauti-
  esercitazioni e laboratorio)           che (con esercitazioni e la-
                                         boratorio)

Motori d'aviazione (con eser-          Motori d'aviazione (con eser-
  citazioni, laboratorio e sala          citazioni, laboratorio e sa-
  montaggio)                             la montaggio)

Aerologia                              Aerologia
Diritto aeronautico                    Diritto aeronautico
Elementi costruttivi dei veli-         Elementi costruttivi dei mo-
  voli                                   tori

Tecnologia dei materiali dei           Tecnologia dei materiali dei
  velivoli (con esercitazioni            motori (con esercitazioni e
  e laboratorio)                         laboratorio)

Economia dei trasporti aerei           Termodinamica
Accessori e istallazioni dei           Accessori e istallazioni dei
  motori                                 motori
Balistica ed armi aeronauti-           Balistica ed armi aeronauti-
  che                                    che
Collaudo e strumenti di bordo          Collaudo e strumenti di bordo

    
 
  Art. 138. - La frequenza  alle  lezioni  ed  alle  esercitazioni  e
l'esame finale sono obbligatori per tutte le  materie  d'insegnamento
assegnate a ciascun ramo. Lo studente  deve  inoltre  attendere  alla
compilazione di un progetto  particolareggiato  di  aeromobile  e  di
motore secondo il ramo prescelto. 
 
  L'esame di laurea per ciascun ramo consiste  in  una  dissertazione
sul progetto svolto durante l'anno e sulle materie d'insegnamento del
ramo. 
 
  Art. 139. - Il Consiglio dei professori coordinera' per  ogni  anno
scolastico o per ciascun ramo i singoli programmi d'insegnamento e le
singole esercitazioni, e stabilira' il numero delle  ore  settimanali
assegnate  a  ciascuna  materia  e  a  ciascuna  esercitazione.  Esso
precisera' caso per caso quali esami debba sostenere un ingegnere che
abbia gia' conseguito la laurea in un  ramo  per  ottenere  anche  la
laurea nell'altro ramo. 
 
  Art. 140. - La Commissione esaminatrice di laurea e' composta di 11
membri tra cui un membro estraneo scelto fra i cultori di  discipline
aeronautiche. 
 
  Della Commissione, in mancanza di liberi docenti, possono far parte
gli assistenti con un minimo di due anni di esercizio. 
 
  Art. 141. - La destinazione dei contributi concessi  dal  Ministero
dell'aeronautica  e'   stabilita   annualmente   dal   Consiglio   di
amministrazione della Regia universita' su conforme deliberazione del
Consiglio dei professori della Scuola. 
 
  Art. 142. - Per esigenze speciali il numero dei  posti  disponibili
per l'iscrizione potra' venir limitato e l'assegnazione  potra'  aver
luogo a concorso per titoli. 
 
  Cosi'  anche  il  calendario  scolastico  potra'   comprendere   il
proseguimento delle esercitazioni  e  dei  progetti  anche  nei  mesi
estivi di sospensione delle lezioni». 
 
  Art. 207 (gia' 206). - Agli insegnamenti della Scuola di  filologia
classica e' aggiunto quello di «antichita' greco-romane». 
 
  Art. 249 (gia' 248). - Agli  insegnamenti  della  Scuola  di  studi
storico-religiosi   e'   aggiunto   quello   di   «storia   religiosa
dell'Oriente cristiano». 
 
  Art. 274 (gia' 273). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Presso la Scuola di scienze  biologiche  e'  istituito  un  corso
annuale di perfezionamento in biologia delle razze  umane  costituito
dai seguenti insegnamenti: 
 
  1. Antropologia. 
 
  2. Etnologia. 
 
  3. Fisiologia comparata delle razze umane. 
 
  4. Genetica ed eugenica umana. 
 
  5. Paleontologia umana (semestrale). 
 
  6. Patologia comparata delle razze umane (semestrale). 
 
  7. Psicologia comparata (semestrale). 
 
  8. Demografia. 
 
  9. Storia delle migrazioni. 
 
  10. Razze e civilta'. 
 
  Al corso possono essere ammessi: 
 
  a) i laureati in scienze naturali; 
 
  b) i laureati in scienze biologiche; 
 
  c) i laureati in medicina e chirurgia. 
 
  Il Consiglio della Scuola stabilisce caso per caso  gli  esami  che
l'aspirante deve superare tenendo conto degli insegnamenti di materie
biologiche seguiti durante gli studi compiuti per la laurea di cui e'
fornito. 
 
  Per conseguire il certificato di perfezionamento il candidato, dopo
aver superato gli  esami  prescritti,  deve  sostenere  un  esame  di
cultura  generale  sulle  materie  oggetto  di  insegnamento  e  deve
presentare e discutere una dissertazione scritta originale» 
 
  Art. 288 (gia' 287). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli  iscritti  alla  Scuola  di
perfezionamento in studi orientali, alla Scuola di perfezionamento in
scienza dell'alimentazione sono le seguenti: 
 
    

tassa annua di iscrizione ...................................... L. 50
sopratassa esame di profitto .....................................» 50
sopratassa speciale d'iscrizione ................................ » 30
tassa di diploma da versarsi all'Erario..........................» 200


    
 
  Le tasse e  sopratasse  da  pagarsi  dagli  iscritti  al  Corso  di
perfezionamento in diritto coloniale sono le seguenti: 
 
    


tassa annua d'iscrizione ..................................... L. 150
sopratassa d'esame .............................................» 50

    
 
  Le tasse e  sopratasse  da  pagarsi  dagli  iscritti  al  Corso  di
perfezionamento in biologia delle razze umane sono le seguenti: 
 
    


tassa annua d'iscrizione ..................................... L. 100
sopratassa d'esame ............................................ » 50

    
 
  Le tasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola  di  perfezionamento
in discipline corporative sono le seguenti: 
 
    


tassa annua d'iscrizione ...................................... L. 200
sopratassa annua d'esame ....................................... » 50
sopratassa di diploma .......................................... » 25
tassa di diploma da versarsi all'Erario........................ » 200

    
 
  Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alle altre Scuole o
Corsi di perfezionamento sono le seguenti: 
    


tassa annua d'iscrizione ............ .....................L.   500

sopratassa d'esame(compresa quella di diploma)............ »    100

tassa di diploma da versarsi all'Erario  ................. »    200 ».

    
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 4 maggio 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registralo alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1942-XX 
  Atti del Governo, registro 446, foglio 19. - MANCINI