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LEGGE 26 marzo 1942, n. 406

Agevolazioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni per impianti radiofonici centralizzati in quartieri e villaggi popolari. (042U0406)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-5-1942
al: 20-2-1945
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli impianti  radiofonici  in  quartieri,  villaggi  operai  ed  in
edifici degli Istituti fascisti  autonomi  provinciali  per  le  case
popolari, degli  enti  e  gestioni  speciali  per  la  costruzione  e
acquisto di case popolari,  riconosciuti  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici e dagli enti di diritto  pubblico  che  esplicano  attivita'
industriale estrattiva di interesse nazionale, che comprendono nuclei
di oltre dieci installazioni di altoparlanti derivati da un  impianto
centralizzato,  sono  soggetti  al  pagamento  del  canone  annuo  di
abbonamento  alle  radioaudizioni  ridotto  a  L.  25   per   ciascun
altoparlante. 
 
  I ratei mensili per i nuovi utenti sono stabiliti in L. 2. 
 
  L'abbonamento ordinario annuo per l'apparecchio centrale  ricevente
resta fissato nella misura normale di L. 81, da ripartirsi  in  parti
uguali fra i singoli utenti. La prima ripartizione va fatta  in  base
al numero degli  abbonati  all'epoca  dell'attivazione  dell'impianto
complessivo. 
 
  Qualora durante l'anno il  numero  degli  utenti  sia  aumentato  o
diminuito, all'atto della rinnovazione dell'abbonamento dovra' essere
fatta una nuova ripartizione, tenendo conto  del  numero  complessivo
degli abbonati che viene a verificarsi in seguito agli aumenti o alle
diminuzioni.