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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 323

Modificazioni allo statuto della Regia università di Padova. (042U0323)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 3-5-1942
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Padova, approvato  con
il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2133 e  modificato  con  i  Regi
decreti 13 ottobre 1927-V, numero  2226,  31  ottobre  1929-VIII,  n.
2480, 30 ottobre 1930-IX, n. 1915, 1 ottobre  1931-IX,  n.  1436,  27
ottobre 1932-X, n. 2097, 6 dicembre 1934-XIII, n.  2384,  1°  ottobre
1936-XIV, n. 2473, 20 aprile 1939-XVII, n. 1058, 5 ottobre 1939-XVII,
n. 1847 e 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2058; 
 
  Veduto il Testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV, n. 882, 30  settembre  1938-XVI,  numero  1652,  5  ottobre
1939-XVII,  n.  1745,  1°  luglio  1940-XVIII,  n.  992,  2   ottobre
1940-XVIII, n. 1526, 10  ottobre  1941-XIX,  n.  1173  e  24  ottobre
1941-XIX, n. 1375; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XXI, n. 1247; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta'; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Padova,   approvato   e
modificato con i Regi decreti sopraindicati, e'  cosi'  ulteriormente
modificato: 
 
  Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di  laurea  in
giurisprudenza sono aggiunti i seguenti «  esegesi  delle  fonti  del
diritto romano », « esegesi delle fonti del  diritto  italiano  »,  «
storia e dottrina del Fascismo ». 
 
  Art. 39. - -E' soppresso. 
 
  In conseguenza della soppressione di questo articolo e'  modificata
la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti, 
 
  Art. 39 (gia' .40). - Agli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in scienze politiche  e'  aggiunto  quello  di  «  storia  del
giornalismo ». 
 
  Gli articoli da 48 (gia' 49) a 52 (gia'  53)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  « Art. 48. - Lo studente puo' in qualunque anno  di  corso  passare
dal corso per la  laurea  in  lettere  al  corso  per  la  laurea  in
filosofia e viceversa, presentando domanda entro il 31 dicembre. 
 
  Egli dovra' adeguarsi all'ordine  degli  studi  del  corso  in  cui
ottiene il passaggio. 
 
  Art. 49. - Lo studente di altra Facolta', che intenda passare ad un
corso  di  laurea  nella  Facolta'  di  lettere  e  filosofia,   deve
presentarne domanda non oltre il 31 dicembre. 
 
  Allo studente di altra Facolta', che passi ad un  corso  di  laurea
nella Facolta' di lettere  e  filosofia,  puo'  essere  concessa,  su
conforme parere della Facolta', la iscrizione ad un  anno  successivo
al primo, qualora gli  insegnamenti  precedentemente  seguiti  e  gli
esami superati possano essere per l'affinita' valutati ai fini  della
abbreviazione. 
 
  Art. 50. - In ogni modo la durata complessiva degli  studi,  tenuto
conto degli anni gia' seguiti nel  corso  di  provenienza,  non  puo'
essere inferiore a quattro. 
 
  I laureati in lettere che aspirino  alla  laurea  in  filosofia,  i
laureati in filosofia che aspirino alla laurea in  lettere,  laureati
di altre. Facolta' che aspirino alla laurea  in  lettere,  ovvero  in
filosofia, possono ottenere l'abbreviazione al corso, giusta le norme
del secondo comma del precedente articolo. 
 
  Art. 51. - I laureati e gli studenti di altra Facolta'  per  essere
ammessi ai corsi di laurea in lettere o filosofia devono in ogni caso
essere forniti del diploma di maturita' classica. 
 
  Art. 52. - Appartengono alla Facolta' di lettere e filosofia: 
 
  i seguenti seminari: 
 
a) di filologia classica; 
b) di filologia moderna; 
c) di filologia balcanica; 
d) di filosofia; 
  i seguenti istituti: 
 
a) di archeologia; 
b) di filologia slava; 
c) di geografia; 
d) di glottologia; 
e) di paleografia e diplomatica; 
f) di psicologia; 
g) di storia antica; 
h) di storia dell'arte medioevale e moderna; 
  i) di storia medioevale e moderna ». 
 
  Art. 66 (gia' 67). E' sostituito dal seguente: 
 
  « La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce
le seguenti lauree »: 
 
  laurea in chimica; 
 
  laurea in chimica industriale; 
 
  laurea in fisica; 
 
  laurea in scienze matematiche; 
 
  laurea in matematica e fisica; 
 
  laurea in scienze naturali; 
 
  laurea in scienze biologiche; 
 
  laurea in scienze geologiche. 
 
  Nella  Facolta'  e'  inoltre  istituito   il   biennio   di   studi
propedeutici alla laurea in ingegneria ». 
 
  Gli articoli da 67 (gia' 68) a 72 (gia'  73)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  « Art. 67. - La durata del corso degli  studi  per  la  laurea,  in
chimica e' di cinque anni divisi in un biennio di studi  propedeutici
e in un triennio di studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Biennio di studi propedeutici. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali; 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale ed inorganica (biennale). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica' sperimentale. 
 
  Triennio di studi di applicazione. 
 
  Il triennio di studi di  applicazione  ha  due  diversi  indirizzi:
organico-biologico; inorganico-chimico-fisico. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica. 
 
  5.  Esercitazioni  di  preparazioni  chimiche,  ovvero  di  analisi
chimica applicata (a scelta dello studente). 
 
  Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di' statica grafica. 
 
  (*) 4. Chimica organica industriale. 
 
  (*) 5. Chimica biologica. 
 
  (*) 6. Chimica farmaceutica. 
 
  7. Chimica bromatologica. 
 
  (*) 8. Farmacologia. 
 
  (*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  (*) 11. Chimica agraria. 
 
  12. Chimica di guerra. 
 
  (*) 13. Elettrochimica. 
 
  14. Scienza dell'alimentazione. 
 
  15. Fisiologia generale (corso speciale per chimici). 
 
  Sono      insegnamenti      complementari      per      l'indirizzo
inorganico-chimico-fisico: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva, 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  (*) 4. Fisica superiore. 
 
  (*) 5.  Fisica  tecnica  (corso  speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 6. Elettrochimica. 
 
  7. Scienza dei metalli. 
 
  8. Geochimica. 
 
  (*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione). 
 
  10. Chimica di guerra. 
 
  (*) 11. Spettroscopia. 
 
  (*) 12. Misure elettriche (corso speciale  per  chimici  e  chimici
industriali). 
 
  (*) 13. Chimica industriale. 
 
  I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica  »,  di  «
geometria analitica con elementi di proiettiva »  e  di  «  meccanica
razionale con  elementi  di  statica  grafica  »  possono  sostituire
l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di  matematiche  »
,(biennale). 
 
  Per  l'insegnamento  di  «  analisi  matematica  »  vale  la  norma
stabilita per la laurea in scienze matematiche. 
 
  Per i corsi biennali lo studente  puo'  sostenere  un  esame  unico
complessivo alla fine del secondo corso, oppure  due  esami  separati
alla fine di ciascun anno di corso. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione  lo  studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali prescritti per il triennio di applicazione, e almeno  in
sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. 
 
  I sette  insegnamenti  complementari,  che  per  ciascuno  dei  due
indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si
intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente
intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o  piu'  insegnamenti
complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al
primo anno degli studi  di  applicazione,  chiederne  convalida  alla
Facolta'. 
 
  La scelta fatta in tal modo e'  impegnativa  e  non  puo'  comunque
subire variazioni durante il corso degli studi. 
 
  Art.  68.  -  Alla  fine  di  ogni  corso  di  esercitazioni,   che
costituisca di per se' insegnamento fondamentale,  lo  studente  deve
sostenere una prova con relazione scritta e discussione orale. 
 
  Art. 69. - La prova di preparazioni chimiche deve precedere  quella
di analisi chimica qualitativa e questa  quella  di  analisi  chimica
quantitativa. 
 
  Nel quinto anno di corso lo  studente  deve  seguire  per  un  anno
l'internato in un istituto di scienze chimiche dell'Universita',  nel
quale deve attendere anche alla elaborazione della  dissertazione  di
laurea. 
 
  Art. 70. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica
industriale  e'  di  cinque  anni  divisi  in  un  biennio  di  studi
propedeutici ed in un trennio di studi di applicazione. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Biennio di studi propedeutici. 
 
  1. Istituzioni di matematiche (biennale). 
 
  2. Chimica generale e inorganica (biennale ). 
 
  3. Chimica organica (biennale). 
 
  4. Chimica analitica. 
 
  5. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  6. Mineralogia  con  esercitazioni  pratiche  (corso  speciale  per
chimici). 
 
  7. Esercitazioni di matematiche (biennale). 
 
  8. Esercitazioni di preparazioni chimiche. 
 
  9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine. 
 
  10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di fisica sperimentale. 
 
  Triennio di studi di applicazione. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Chimica fisica (biennale). 
 
  2. Fisica tecnica. 
 
  3. Chimica industriale (biennale). 
 
  4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa. 
 
  5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale). 
 
  6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale). 
 
  7. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale). 
 
  8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale. 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
 
  1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  2. Geometria analitica con elementi di proiettiva. 
 
  3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica. 
 
  4. Fisica, superiore. 
 
  5. Elettrotecnica. 
 
  6.  Misure  elettriche  (corso  speciale  per  chimici  e   chimici
industriali). 
 
  7. Chimica agraria. 
 
  8. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. 
 
  9. Chimica organica industriale. 
 
  10. Elettrochimica. 
 
  11. Chimica applicata. 
 
  12. Scienza dei metalli. 
 
  I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica  »,  di  «
geometria analitica con elementi di proiettiva »  e  di  «  meccanica
razionale con  elementi  di  statica  grafica  »  possono  sostituire
l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di  matematiche  »
(biennale). 
 
  Per  l'insegnamento  di  «  analisi  matematica  »  vale  la  norma
stabilita per la laurea in scienze matematiche. 
 
  Per i corsi biennali lo studente  puo'  sostenere  un  esame  unico
complessivo alla fine del secondo corso, oppure  due  esami  separati
alla fine di ciascun anno di corso. 
 
  Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione  lo  studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. 
 
  Per essere ammesso  ali'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da  lui
scelti tra i complementari. 
 
  All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione
lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facolta'  l'elenco
degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta  fatta  in  tal
modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazioni durante  il
corso degli studi. 
 
  Art. 71. - Alla fine di ogni corso di esercitazioni che costituisca
di per se' insegnamento fondamentale lo studente deve  sostenere  una
prova, con relazione scritta e discussione orale. 
 
  La prova di preparazioni chimiche deve precedere quella di  analisi
chimica qualitativa e questa quella di analisi chimica quantitativa. 
 
  Nel quinto anno di corso lo  studente  deve  seguire  per  un  anno
l'internato in un istituto di scienze chimiche dell'Universita',  nel
quale deve attendere anche alla elaborazione della  dissertazione  di
laurea. 
 
  Art. 72. - I laureati in chimica potranno essere ammessi al  quarto
anno di corso della laurea in chimica industriale e dovranno  seguire
i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali: 
 
  1. Chimica industriale (biennale). 
 
  2. Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale). 
 
  3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale. 
 
  4. Fisica tecnica. 
 
  5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale). 
 
  L'esame di « fisica tecnica » eventualmente gia' sostenuto  per  la
laurea  in  chimica  puo'  essere  convalidato  agli  effetti   della
iscrizione al  quarto  anno  di  corso  per  la  laurea  in  chimica,
industriale ». 
 
  Dopo l'art. 84 (gia' 85) sono aggiunti  i  seguenti  concernenti  i
corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche: 
 
  Art. 85. - Le durata del corso di studi per la  laurea  in  scienze
biologiche e' di quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche. 
 
  2. Fisica. 
 
  3. Chimica generale e inorganica 
 
  4. Chimica organica. 
 
  5. Botanica (biennale). 
 
  6. Zoologia (biennale). 
 
  7. Anatomia comparata. 
 
  8. Anatomia umana. 
 
  9. Istologia ed embriologia. 
 
  10. Fisiologia generale (biennale). 
 
  11. Chimica biologica. 
 
  12. Igiene. 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
 
  1. Chimica fisica. 
 
  2. Antropologia. 
 
  3. Biologia delle razze umane. 
 
  4. Patologia generale. 
 
  5. Microbiologia. 
 
  6. Geologia. 
 
  7. Paleontologia. 
 
  8. Statistica. 
 
  Gli insegnamenti biennali di botanica  e  di  zoologia  comprendono
tanto la parte generale quanto quella sistematica. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. 
 
  Art. 86. - I corsi di fisica, di chimica generale e inorganica,  di
anatomia comparata, e quello complementare di geologia comportano  un
corso annuale di esercizi di laboratorio. 
 
  Alcuni di tali esercizi possono essere svolti anche come escursioni
di campagna. 
 
  Nel terzo e quarto anno  gli  studenti  dovranno  frequentare  come
interni uno degli istituti di i botanica,  zoologia  e  antropologia,
nel quale, sotto la guida  del  direttore,  dovranno  attendere  alla
preparazione della dissertazione di laurea. Durante tale biennio  gli
studenti sono tenuti a seguire tutta  l'attivita'  didattica  che  si
svolge nell'istituto. 
 
  Art. 87. - Non possono essere ammessi  all'internato  gli  studenti
che non abbiano superato gli esami di istituzioni di matematiche,  di
chimica generale e inorganica e  di  fisica.  Non  possono  parimenti
essere ammessi alla elaborazione della dissertazione di laurea  negli
istituti di botanica, di zoologia e di antropologia gli studenti  che
non abbiano superato gli esami dei relativi corsi fondamentali. 
 
  Art. 88. - Le durata del corso degli studi per la laurea in scienze
geologiche e' di quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali:. 
 
  1. Istituzioni di matematiche. 
 
  2. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  3. Chimica, generale ed inorganica con elementi di organica. 
 
  4. Mineralogia. 
 
  5. Geologia. 
 
  6. Geologia applicata. 
 
  7. Paleontologia. 
 
  8. Geografia. 
 
  9. Geografia fisica. 
 
  10. Topografia e cartografia. 
 
  11. Fisica terrestre. 
 
  12. Petrografia. 
 
  Tono insegnamenti complementari: 
 
  1. Chimica organica. 
 
  2. Chimica fisica. 
 
  3. Geochimica. 
 
  4. Astronomia. 
 
  5. Geodesia. 
 
  6. Zoologia. 
 
  7. Botanica. 
 
  8. Antropologia. 
 
  9. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale). 
 
  10. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno. 
 
  11. Statistica. 
 
  Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere  indirizzo
biogeografico. 
 
  Per  l'insegnamento  dell'analisi  matematica,  valgono  le   norme
stabilite per la laurea in scienze matematiche. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali o almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. 
 
  Art. 89. - I corsi fondamentali di chimica  generale  e  inorganica
con elementi di organica, di mineralogia, di geologia,  di  geografia
fisica e di petrografia e quelli complementari  di  geochimica  e  di
antropologia comportano un corso annuale di  esercitazioni  pratiche,
alcune  delle  quali  potranno  essere  svolte  come  escursioni   di
campagna. 
 
  Il corso di fisica sperimentale comporta due anni di  esercitazioni
con esame alla fine di ogni anno. 
 
  Nel terzo e quarto corso gli studenti  sono  tenuti  a  frequentare
come interni uno degli istituti di mineralogia, geologia e  geografia
fisica, nel quale, sotto la guida del direttore,  dovranno  attendere
alla preparazione della dissertazione di laurea. Durante tale biennio
gli studenti sono tenuti a seguire tutta l'attivita' didattica che si
svolge nell'istituto. 
 
  Art. 90. - Non possano essere ammessi  all'internato  gli  studenti
che non abbiano superato gli esami di istituzioni di matematiche,  di
chimica generale ed inorganica con elementi di  organica,  di  fisica
sperimentale. 
 
  Di  regola  non  potranno  essere  ammessi  all'elaborazione  della
dissertazione di laurea negli istituti  di  mineralogia,  geologia  e
geografia fisica' gli studenti che non abbiano superato gli esami dei
rispettivi corsi fondamentali ». 
 
  In conseguenza dell'aggiunzione di questi  articoli  e'  nuovamente
modificata la  numerazione  degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti. 
 
  Art. 95 (gia' 90). - E' sostituito dal seguente: 
 
  « Appartengono alla Facolta' i seguenti istituti: 
 
  Istituto ed orto botanico. 
 
  Istituto di chimica fisica. 
 
  Istituto di chimica generale. 
 
  Istituto di fisica con annesso osservatorio sismologico. 
 
  Istituto di geodesia e geofisica. 
 
  Istituto e museo di antropologia e di etnologia. 
 
  Istituto e museo di geologia e di paleontologia. 
 
  Istituto e museo di mineralogia e petrografia. 
 
  Istituto e museo di zoologia, anatomia e fisiologia comparata. 
 
  Scuola dl disegno. 
 
  Seminario matematico. 
 
  Stazione di biologia marina di Chioggia. 
 
  Osservatorio astronomico di Asiago ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 16 marzo 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato, alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 444, foglio 38, - MANCINI