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REGIO DECRETO 12 gennaio 1942, n. 213

Ordinamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra. (042U0213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-4-1942
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, 
 
  n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo  e  Ministro
Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica,
d'intesa col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Sottosegretariato  di  Stato  per  le  fabbricazioni  di  guerra
provvede al funzionamento dei suoi servizi centrali e periferici: 
 
  1) con ufficiali in servizio permanente del Regio  esercito,  della
Regia marina, della  Regia  aeronautica  e  della  Regia  guardia  di
finanza comandati a norma del successivo art. 2, intendendosi a  tale
fine istituita la posizione di comando per il personale  delle  Forze
armate e dei corpi militari, i cui  ordinamenti  tale  posizione  non
prevedono; 
 
  2) con ufficiali del Regio  esercito,  della  Regia  marina,  della
Regia aeronautica e della Regia guardia  di  finanza  richiamati  dal
congedo  e  comandati  dai  Ministeri  militari  su   richiesta   del
Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra; 
 
  3) con sottufficiali di carriera o  richiamati  dal  congedo  delle
varie Forze armate e comandati dai rispettivi Ministeri  militari  su
richiesta del Sottosegretariato di  Stato  per  le  fabbricazioni  di
guerra, intendendosi a tal fine istituita la posizione di comando per
il  personale  delle  Forze  armate  e  dei  corpi  militari,  i  cui
ordinamenti tale posizione non prevedono. 
 
  Le richieste, sia in questo che nel caso del n. 2, vengono fatte in
base al fabbisogno  di  personale  necessario  secondo  gli  sviluppi
contingenti dei  servizi  del  Sottosegretariato  previe  intese  col
Ministero delle finanze, quando il numero delle unita' da  richiedere
superi quello in  servizio  alla  data  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
 
  4) col personale civile dei ruoli del  Sottosegretariato  di  Stato
per le fabbricazioni di guerra; 
 
  5) col personale civile delle  altre  Amministrazioni  dello  Stato
comandato  su  richiesta  nominativa  del  Sottosegretariato  per  le
fabbricazioni  di  guerra,  previo  consenso  delle   Amministrazioni
interessate; 
 
  6) con personale avventizio ed a contratto, assunto a norma del  R.
decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.