stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 agosto 1941, n. 957

Aumento del limite massimo dei fondi di riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. (041U0957)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 2-10-1941
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 10, 1° e  3°  comma,  del  Regio  decreto-legge  8  dicembre
1927-VI, n. 2258, convertito nella  legge  6  dicembre  1928-VII,  n.
3474, e' modificato come segue: 
 
  «Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato e' istituito  un  fondo
di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi
nei singoli esercizi in ragione del  2  per  cento  dei  prodotti  di
carattere industriale e commerciale delle Aziende stesse. 
 
  «Le  assegnazioni  cessano  quando  il  fondo  abbia  raggiunto  L.
100.000.000 per l'Azienda tabacchi, L. 20.000.000 per quella dei sali
e L. 3.000.000 per quella del chinino di Stato.  Le  somme  prelevate
dai fondi  di  riserva  delle  singole  Aziende  saranno  reintegrate
mediante  appositi  stanziamenti  da  approvarsi  con  la   procedura
stabilita per le variazioni di bilancio».