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REGIO DECRETO 11 febbraio 1941, n. 397

Modificazione all'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, relativo alla nomina dei presidi e dei direttori del Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione media tecnica. (041U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-6-1941
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art.  29  della  legge  15  giugno  1931-IX,  n.  889,  sul
riordinamento dell'istruzione media tecnica; 
 
  Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, riguardante  le
norme per la nomina dei presidi e direttori dei Regi Istituti e delle
Regie scuole d'istruzione media tecnica; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n.
1680, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Ogni anno il  Ministero  dell'educazione  nazionale  forma  per  i
singoli tipi di scuole  e  istituti  d'istruzione  media  tecnica  un
elenco di professori riconosciuti idonei  all'ufficio  di  preside  o
direttore. 
 
  Nell'elenco possono essere inclusi, ancorche' siano temporaneamente
posti a disposizione di altre  Amministrazioni  o  addetti  ad  altro
ufficio, i professori, non compresi nel ruolo d'onore, i quali  siano
iscritti al Partita Nazionale Fascista, siano provveduti  di  laurea,
ed abbiano almeno un quadriennio di anzianita' di ordinario, 
 
  Ai fini della inclusione nell'elenco di cui ai commi  precedenti  e
della nomina all'ufficio di direttore o di  preside  nelle  scuole  e
negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, si  considerano
lauree tecniche, ai sensi dell'art. 29 della legge 15 giugno 1931-IX,
n. 889, quelle richieste per l'ammissione ai concorsi  alle  cattedre
di materie tecniche di ciascun tipo di scuola o istituto».