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LEGGE 23 gennaio 1941, n. 151

Integrazione di spesa per contributi statali nella costruzione del nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna. (041U0151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-4-1941
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le autorizzazioni di spesa, di cui al R.  decreto-legge  12  maggio
1938-XVI, n. 770, ed alla legge  23  novembre  1939-XVIII,  n.  1838,
costituiscono unico fondo per la  concessione  dei  contributi  nella
spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali  e  delle  opere
principali di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia ed in Sardegna,
e sono aumentate complessivamente di L. 3.000.000 per ciascuno  degli
esercizi finanziari 1941-42, 1942-43 e 1943-44. 
 
  Per l'esercizio finanziario 1940-41  il  limite  d'impegno  di  cui
all'art. 5, primo comma, della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, e'
elevato di L. 3.000.000 per la  concessione  dei  contributi  per  le
opere suddette.