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LEGGE 26 ottobre 1940, n. 1543

Risarcimento dei danni di guerra. (040U1543)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-12-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' concesso, nei limiti e con le modalita'  di  cui  agli  articoli
seguenti, un  risarcimento  per  la  perdita,  la  distruzione  o  il
deterioramento avvenuti nel Regno  di  cose  mobili  o  immobili,  in
quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra. 
 
  I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque
sia la localita' in cui si sono verificati. 
 
  Nessun risarcimento e' dovuto  per  i  danni  che  diano  luogo  ad
indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria  delle
navi mercantili contro i rischi di guerra.