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LEGGE 6 luglio 1940, n. 1038

Ordinamento delle Segreterie universitarie. (040U1038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-9-1940
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Regie universita' ed i Regi istituti  dell'ordine  universitario
hanno una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi  di
ragioneria ed un altro per quelli di economato e cassa. 
 
  Alle  Segreterie  delle  Regie  universita'  e  dei  Regi  istituti
dell'ordine  universitario  -  esclusi  quelli   aventi   ordinamento
speciale  ai  sensi  dell'art.  233  del  testo  unico  delle   leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  R.  decreto  31   agosto
1933-XI,  n.  1592,  e  successive  modificazioni  -  e'  addetto  il
personale amministrativo (gruppo  A),  di  ragioneria  (gruppo  B)  e
d'ordine (gruppo C), di cui ai ruoli fissati dalla annessa tabella A,
vistata dal Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le
finanze. 
 
  Il personale di cui al precedente comma e' statale ad ogni  effetto
di legge; i relativi  ruoli  sono  aggiunti  alle  tabelle  organiche
esistenti per i dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale. 
 
  Dalla data di applicazione della presente legge  sono  soppressi  i
ruoli dei direttori amministrativi, di cui alla tabella G, annessa al
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato  con  R.
decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, ed i ruoli transitori di cui alla
legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.