stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 giugno 1940, n. 933

Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (040U0933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 13-8-1940
al: 2-4-1971
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, gia' modificato  con
le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636,  sono
apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte: 
 
  Art. 12. - Il comma primo e' sostituito dal seguente: 
 
  «L'Ispettorato e'  alle  dipendenze  di  un  Comitato  di  Ministri
presieduto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo,  e  composto  dei
Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per  l'agricoltura  e
le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e  le  valute.  Alle
riunioni del  Comitato  partecipa  anche  il  Ministro  per  l'Africa
Italiana, quando debbono essere esaminati argomenti  che  interessano
la competenza del suo Ministero». 
 
  Art. 28. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Per  le  aziende  di  credito  di  cui  all'art.  5,  lettera  b),
costituite nella forma di societa' commerciali, non possono parimenti
eseguirsi le formalita' prescritte dal Codice di commercio in  ordine
alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non  e'
esibito alle  competenti  autorita'  l'originale  o  la  copia  della
comunicazione   dell'Ispettorato    che    approva    le    anzidette
modificazioni». 
 
  Art. 42. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Agli istituti indicati nell'art. 41 e' applicabile la procedura di
amministrazione straordinaria regolata dal capo  II  del  titolo  VII
della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art.
57». 
 
  Art. 49. - Nel comma terzo, alle parole: 
 
  «Quando  la  deliberazione  di  fusione  abbia  avuto   il   parere
favorevole dell'Ispettorato», sono sostituite le parole: 
 
  «Quando le deliberazioni di fusione abbiano  avuto  il  nulla  osta
dell'Ispettorato,  sentito  il  parere  prescritto  per  le   fusioni
prevedute negli articoli 47 e 48». 
 
  E' aggiunto il comma seguente: 
 
  «Le precedenti disposizioni e quelle degli  articoli  51  e  52  si
applicano anche  nel  caso  in  cui  la  fusione  ha  luogo  mediante
incorporazione». 
 
  Art. 53. - Alle parole «di una sede o filiale» sono  sostituite  le
altre: «di sedi o filiali». 
 
  Art. 54. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Le disposizioni dei primi quattro commi di  questo  articolo  sono
applicabili anche alla cessione delle attivita' o delle passivita' di
una azienda di credito in liquidazione ad un'altra  azienda,  qualora
la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione  dell'Ispettorato
per agevolare la liquidazione dell'azienda  cedente.  Il  termine  di
quattro mesi indicato nel comma terzo e' ridotto alla meta'». 
 
  Art. 72. - Al comma primo e' aggiunta la seguente disposizione: 
 
  «Spetta esclusivamente agli stessi commissari, sentito il  Comitato
di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato,  l'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' contro i membri degli organi
amministrativi e di sorveglianza». 
 
  Art. 73. - Nel comma primo, alle parole: «la  iscrizione  ha  luogo
senza  spese»,  sono  sostituite  le  altre:  «la  iscrizione  e   la
successiva cancellazione o riduzione hanno luogo gratuitamente». 
 
  Art. 74. - Al comma primo sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «La
trascrizione ha luogo gratuitamente». 
 
  Art. 99. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «I mutui a favore dei Comuni, delle Provincie,  delle  Associazioni
sindacali e degli Istituti e delle Aziende collaterali  dei  predetti
Enti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge
3 aprile 1926-IV, n. 563, possono essere effettuati, in quanto  siano
previsti dai rispettivi statuti, dagli Istituti di credito di diritto
pubblico, dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di
prima  categoria  ed,   in   casi   eccezionali,   previo   benestare
dell'Ispettorato, anche  dalle  altre  aziende  di  credito  indicate
nell'articolo 5 della presente legge. 
 
  «Ferma la disposizione del comma precedente, gli Enti predetti, per
il deposito delle disponibilita' liquide,  i  servizi  di  cassa,  la
custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, non
possono servirsi che delle aziende di credito indicate all'art. 5. 
 
  «Deve pero' essere sentito il  preventivo  parere  dell'Ispettorato
per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di  cassa  e  di
deposito delle disponibilita' liquide degli Enti suddetti che abbiano
carattere  nazionale  od  organizzazione  diffusa  in  almeno  trenta
provincie del Regno. 
 
  «In casi speciali, i servizi di cassa  dei  Comuni  possono  essere
affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei Comuni stessi  con
l'autorizzazione  della  Giunta  provinciale  amministrativa,  previo
benestare dell'Ispettorato. 
 
  «Le aziende  di  credito  non  possono  rendersi  aggiudicatarie  o
comunque assumere la  gestione  di  esattorie,  senza  il  preventivo
benestare dell'Ispettorato. Il tasso d'interesse per le anticipazioni
di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 febbraio  1927-V,  n.  125,
non puo'  comunque  essere  inferiore  ai  limiti  fissati  ai  sensi
dell'art. 32, comma primo, lettera b), della presente legge. 
 
  «Sono abrogate le disposizioni contrarie od  incompatibili  con  le
norme della presente  legge,  contenute  nei  Regi  decreti-legge  17
novembre 1932-XI, n.  1631,  12  ottobre  1933-XI,  n.  1399,  e  nei
successivi  decreti  modificativi  od  esecutivi  delle  disposizioni
stesse,  nonche'  in  qualsiasi  altro   provvedimento   legislativo,
regolamentare o ministeriale. 
 
  «Alla scadenza dei  contratti  in  corso  ovvero,  quando  non  sia
prevista  alcuna  scadenza,  entro  il   30   giugno   1941-XIX,   il
conferimento dei servizi bancari  preveduti  nel  comma  terzo  sara'
effettuato con l'osservanza della disposizione del comma medesimo». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 10 giugno 1940-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
Mussolini - Teruzzi - Grandi - Di Revel - Serena - Tassinari - Ricci 
                                                             Riccardi 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi