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REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 874

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana. (040U0874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2004)
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Testo in vigore dal: 6-8-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge   1°   giugno   1936-XIV,   n.   1019,
sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale  Italiana,
convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285,  e  lo  successive
modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto  17  dicembre  1931-X,  n.  1786,  che  approva
l'ordinamento  militare  del  Regio   Corpo   di   truppe   coloniali
dell'Eritrea, e le successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 23  agosto  1935-XIII,  n.  1778,  che  approva
l'ordinamento militare del Regio  Corpo  di  truppe  coloniali  della
Somalia, e le successive modificazioni; 
 
  Ritenuto necessario di migliorare per i militari nativi dell'Africa
Orientale Italiana il trattamento stabilite  dai  citati  ordinamenti
nei riguardi dei riformati per eventi di guerra o di servizio e delle
famiglie dei deceduti, nonche' di estendere a tutti i detti  militari
la concessione  della  pensione  ordinaria  gia'  stabilita  per  gli
eritrei; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  l'Africa
Italiana, di concerto con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per  le
finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I militari nativi  dell'Africa  Orientale  Italiana  riformati  per
infermita' conseguenti da eventi di guerra o di servizio,  sempreche'
per questo ultimo caso non emerga colpa o  negligenza  da  parte  del
riformato, hanno diritto ad  una  pensione  vitalizia  corrispondente
alla paga giornaliera aumentata di un quinto, alla paga  giornaliera,
e alla paga giornaliera diminuita di un terzo, se la  infermita'  sia
ascritta rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria  della
tabella allegata al decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003. 
 
  Qualora l'infermita' debba invece ascriversi alla quarta  categoria
della tabella medesima,  e'  concessa  ai  militari  interessati  una
gratificazione, per una volta tanto, pari a quindici mesi della  paga
giornaliera.