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LEGGE 19 giugno 1940, n. 762

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata. (040U0762)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-7-1940
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII,
n. 2, che istituisce una  imposta  generale  sulla  entrata,  con  le
seguenti modificazioni: 
 
  All'art.  1,  comma  3°,  lettera  c),  alle  parole:  di  pubblica
utilita', nonche', sono sostituite le seguenti: di pubblica  utilita'
come pure le oblazioni fatte dagli stessi Enti ed Istituti; e dopo le
parole: di pubblica beneficenza, sono aggiunte le  altre:  nonche'  i
contributi ed i  relativi  accessori  versati  per  le  assicurazioni
sociali e per forme di previdenza  o  di  assistenza  costituite  per
legge, contratto collettivo e norme  equiparate,  o  per  regolamento
aziendale; e dopo le parole: rette di  spedalita'  sono  aggiunte  le
altre: e di ricovero. 
 
  Alla lettera d), dello stesso comma 3° dell'art. 1, dopo la parola:
tributario, sono aggiunte le  seguenti:  le  somme  introitate  dagli
esattori delle imposte dirette,  dai  ricevitori  provinciali,  dagli
appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti
in genere incaricati della riscossione di  tributi  per  conto  dello
Stato a titolo di compenso sulle  riscossioni  dei  tributi  ad  essi
demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che  competono
per legge ad Enti pubblici e ad organi  amministrativi,  nonche'  gli
emolumenti ed i diritti  in  genere  che  competono  per  legge  alle
Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari. 
 
  Alla lettera f) dello stesso comma 3° dell'art. 1, dopo la  parola:
bancari, sono aggiunte le seguenti: o da rapporti di conto  corrente,
nonche' quelli derivanti da risconto tra  Aziende  di  credito  o  da
risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione. 
 
  Alla  lettera  m)  del  3°  comma  sono  soppresse  le  parole:  in
dipendenza di vendite  di  giornali  quotidiani  o  periodici  aventi
prevalente carattere politico e  sono  aggiunte  le  seguenti:  dalla
vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie. 
 
  All'art. 2 comma 1°, lettera a), alle parole: escluso  il  bestiame
vivo, sono sostituite le seguenti: esclusi  il  bestiame  vivo  ed  i
prodotti vinicoli. 
 
  All'art. 3, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
del Partito Nazionale Fascista,  dell'Opera  nazionale  Dopolavoro  e
della Gioventu' italiana del Littorio, nonche' di  quegli  Enti  che,
per legge,  sono  in  tutto  equiparati,  ad  ogni  effetto  fiscale,
all'Amministrazione dello Stato. 
 
  Alla lettera c), dello stesso art. 3,  alle  parole:  non  soggetti
all'imposta, sono sostituite le seguenti: non classificabili ai  fini
dell'imposta. 
 
  Alla lettera d) sono soppresse le parole:  esclusa  ogni  forma  di
assicurazione sociale obbligatoria. 
 
  Allo  stesso  art.  3,  e'  aggiunto  il  seguente  secondo  comma:
Costituiscono   altresi'   atti   economici   soggetti    all'imposta
sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di  merci  tra
una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita  diretta
al pubblico, sempre che questi siano separati dalla azienda  o  luogo
di  produzione.  L'imposta  si  corrisponde   in   base   al   prezzo
all'ingrosso delle merci, secondo le norme che  saranno  emanate  dal
Ministro per le finanze. 
 
  All'art. 4, comma 4°, le parole: 5 luglio 1934-XII, n. 1128,  e  21
giugno 1938-XVI,  n.  1151,  sono  sostituite  con  le  seguenti:  22
settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e dalla  legge
23 marzo 1940-XVIII, n. 285. 
 
  All'art. 5, il comma 3°, e' sostituito dal seguente: 
 
  Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e  la  distribuzione  si
effettuano  a  mezzo  di  appositi  organismi,  Enti   per   acquisti
collettivi, Consorzi e Compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato,
l'imposta, si corrisponde con l'autorizzazione del  Ministro  per  le
finanze, anziche'  all'atto  dell'acquisto  o  dell'importazione  dei
detti prodotti  da  parte  dei  detti  organismi,  Enti,  Consorzi  e
Compagnia, al momento della loro rivendita o distribuzione. 
 
  All'art. 6, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma:  Per
i contratti di assicurazione a forma popolare,  per  quelli  a  forma
collettive e per quelli per i quali  il  pagamento  dei  premi  viene
effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto  di
rivalsa  dell'imposta  coi  suoi  interessi  composti  potra'  essere
effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del  pagamento,
su quanto sara' in forza di essi dovuto. 
 
  Allo stesso articolo, 2°  comma,  dopo  la  parola:  Littorio  sono
aggiunte le seguenti parole: nonche' di quegli Enti che,  per  legge,
siano   in   tutto   equiparati,    ad    ogni    effetto    fiscale,
all'Amministrazione dello Stato. 
 
  Allo stesso  articolo,  3°  comma,  le  parole:  aggio  sulle  sono
sostituite con le altre: compenso per le. 
 
  Allo stesso articolo, 4° comma, dopo le parole: in  base  a  canoni
fissi sono aggiunte le parole: stabiliti in base ad accordi stipulati
a norma del successivo art. 16 e sono  soppresse  le  parole:  ovvero
globalmente in  base  agli  introiti  conseguiti  in  un  determinato
periodo di tempo. 
 
  Allo stesso articolo, dopo  il  4°  comma,  e'  aggiunto  il  comma
seguente: Per l'imposta il cui pagamento si effettua  globalmente  in
base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo,  la
rivalsa e' ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi
allo Stato. 
 
  All'art. 7, ultimo comma, la parola: triplo e'  sostituita  con  la
parola: quadruplo. 
 
  All'art. 8, comma 1°, lettera g),  sono  soppresse  le  parole:  ed
esclusivamente, e dopo la parola: doppie sono aggiunte le seguenti: o
del servizio dei conti correnti postali. 
 
  Alla lettera t), dello stesso comma 1° dell'art. 8,  e'  sostituita
la seguente:  t)  entrate  conseguite  a  titolo  di  compenso  dagli
esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni
di  carattere  non  tributario:  in  base  a   denuncia   documentata
semestrale dell'aggio  effettivamente  riscosso,  da  presentarsi  al
competente Ufficio del registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto
e di febbraio di ciascun anno. 
 
  All'art. 9, il comma 3° e' sostituito dai  seguenti:  Il  pagamento
dell'imposta  per  mezzo  di  postagiro   settimanale   deve   essere
effettuato nel giorno  di  giovedi'  di  ciascuna  settimana  per  le
fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente. 
 
  E'  in  facolta'  di  chi  e'  autorizzato  all'uso  del  postagiro
settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche  per  gli
importi di imposta non superiori a L. 50. 
 
  All'art. 12, comma 3° dopo la parola: interessi, sono soppresse  le
parole: di mora,  ed  alle  parole:  tasso  legale  di  sconto,  sono
sostituite le seguenti: saggio ufficiale dello sconto. 
 
  All'art. 14, i commi 1°, 2° e 3° sono sostituiti dai seguenti:  Per
il bestiame vaccino, ovino e suino vivo e per i  vini  fini,  esclusi
gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino,  escluse  le
vinacce, l'imposta sull'entrata e' dovuta: 
 
  a) per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo: in base  al  valore
del detto bestiame e secondo  le  norme  stabilite  dal  regolamento,
all'atto della macellazione o della soggezione delle  relative  carni
all'imposta di  consumo  di  cui  al  Regio  decreto-legge  20  marzo
1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni; 
  b) per i vini fini, esclusi gli spumanti,  e  per  i  vini  comuni,
mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o  valore
dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi
alla imposta di consumo istituita  col  citato  R.  decreto-legge  20
marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni. 
 
  Il pagamento della imposta sulla entrata, a seconda  che  l'imposta
di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si  effettua
nei modi stabiliti dal regolamento per la corresponsione dell'imposta
sul bestiame vaccino, ovino e suino, vivo. 
 
  Limitatamente al bestiame ovino e suino, non e' dovuta  la  imposta
per i capi macellati destinati totalmente al  consumo  familiare  del
proprietario di essi. 
 
  Gli incaricati ed appaltatori della riscossione  della  imposta  di
consumo  e  gli  incaricati  della   riscossione   dei   diritti   di
macellazione devono provvedere anche alla riscossione  della  imposta
sull'entrata per il bestiame e per i vini di  cui  sopra,  giusta  le
norme del regolamento. Ai detti incaricati  ed  appaltatori  compete,
per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori  secondari
dei valori bollati, di cui alla lettera A dell'art. 8 dell'allegato C
al Regio  decreto-legge  15  novembre  1937-XVI,  n.  1924,  per  gli
acquisti delle marche occorrenti per la  corresponsione  dell'imposta
effettuati presso gli Uffici del registro od  altri  Uffici  ed  Enti
autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati. 
 
  Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 14 sono aggiunti i  seguenti:
Le Intendenze di finanza  determinano,  periodicamente,  in  ciascuna
Provincia, per mezzo di apposite tariffe, in  base  al  prezzo  medio
delle varie qualita' di vino, uve e mosti, sentiti  i  rappresentanti
delle associazioni sindacali interessate, la quota fissa  di  imposta
da riscuotersi per ciascuna qualita', giusta  le  norme  che  saranno
stabilite dal Ministro per le finanze. 
 
  Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino  e
suino vivo, ovvero uve, mosti e  vini  fini  e  comuni  anteriori  al
pagamento dell'imposta sull'entrata  all'atto  della  macellazione  o
all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le  norme  del
presente  articolo  e  del  regolamento,  sono  esenti   dall'imposta
sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti  economici
successivi. 
 
  All'art. 17, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti: 
 
  Le vendite nel Regno aventi per oggetto  merci  di  origine  estera
esistenti all'estero o depositate  in  luoghi  soggetti  a  vigilanza
doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono  soggette
ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture  relative  siano
assoggettate alla tassa ordinaria di  bollo  stabilita  dall'art.  52
della tabella allegato A, alla legge del bollo 30  dicembre  1923-II,
n. 3268, e successive modificazioni,  che  le  fatture  stesse  siano
esibite ad un Ufficio del registro per  l'annullamento  col  bollo  a
calendario delle marche relative e  che  l'importazione  abbia  luogo
successivamente alla data della vendita nel Regno. 
 
  La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di
cui al precedente comma, e' quella risultante dal bollo a  calendario
apposto dal detto Ufficio sulle accennate fatture. 
 
  All'art. 20, in fine, e' aggiunta la seguente lettera:  g)  I  vini
fini esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino. 
 
  L'art. 21 e' sostituito dal seguente: 
  Art. 21. - E' esente da imposta l'entrata derivante  dalle  vendite
che hanno luogo nel Regno, di merci  destinate  dall'acquirente  alla
esportazione, a condizione che le merci stesse  siano  dal  venditore
spedite direttamente all'estero  o  dal  medesimo  introdotte  in  un
deposito o punto franco nel  Regno,  ovvero  in  luoghi  o  magazzini
soggetti  a  vigilanza  doganale,  e  l'effettuata  esportazione   od
introduzione risulti da un'attestazione da apporsi  dalla  competente
dogana   sul   duplo   della   fattura   rilasciata   dal   venditore
all'acquirente. 
 
  Gli esemplari della fattura  sono  soggetti  alla  tassa  di  bollo
stabilita dall'art. 52 della tabella allegato A, alla legge del bollo
30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni. 
 
  Per le esportazioni a mezzo di pacchi postali l'attestazione di cui
al primo comma e' rilasciata dall'Ufficio postale che  ha  provveduto
all'introito del pacco all'estero. 
 
  E' data facolta' al Ministro per  le  finanze  di  consentire  agli
esportatori restituzioni della imposta gia' corrisposta  sulle  merci
esportate e sulle materie prime impiegate  nella  loro  fabbricazione
nei casi, nella misura e con le  norme  da  determinarsi  a  giudizio
insindacabile del Ministro stesso. 
 
  Il  trattamento  stabilito  dal  decreto  Ministeriale   9   luglio
1938-XVI, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio
per i prodotti esportati, di cui  alla  tabella  annessa  al  decreto
stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i
primi cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
  All'art. 24, comma 1°, sono soppresse le parole: per  il  documento
in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonche' della tassa
di bollo per la quietanza  contemporanea  o  successiva  apposta  sul
detto  documento,  e  sono  aggiunte  le  parole:  per  la  quietanza
contemporanea o successiva apposta sul documento  in  base  al  quale
l'imposta medesima si corrisponde. 
 
  Dopo  il  2°  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  quando  l'imposta
sull'entrata  e'  corrisposta  non  ad  ogni  singolo  introito,   ma
globalmente per tutti  gli  introiti  conseguiti  in  un  determinato
periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto
economico, essa e' comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe
dovuta sulle quietanze che vengano rilasciate per i singoli introiti. 
 
  Al 3° comma, e' soppressa la parola: precedente, ed e' aggiunta  la
parola: secondo. 
 
  Il 4° comma e' soppresso ed e' sostituito con i due seguenti commi: 
 
  Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui  sopra  le  note,
conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi: 
 
  a) in relazione  ad  atti  economici,  per  i  quali  l'imposta  si
corrisponde in base a canoni fissi  annuali,  ovvero  in  abbonamento
soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del  regolamento
o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16; 
  b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali la imposta e'
dovuta in unica soluzione in  base  a  quote  fisse,  a  norma  degli
accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al  peso  od  al  volume
delle merci stesse. E' fatta peraltro eccezione per  i  documenti  di
vendita emessi  dalla  ditta  cui  incombe  l'obbligo  del  pagamento
dell'imposta, nei casi in cui questa viene  corrisposta  direttamente
sui detti documenti; 
 
  c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino,
vivo, e di vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14,  posti
in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta
di consumo. 
 
  Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed
altri documenti  equivalenti  relativi  ad  utenze  telefoniche  e  a
somministrazioni di energia elettrica, gas, ed acqua. 
 
  All'art. 32, comma 1°, dopo la lettera  b),  e'  aggiunto  seguente
capoverso:  nella  stessa  ammenda,  si  incorre  per   le   infedeli
dichiarazioni nelle denunzie prescritte, dagli  accordi  stipulati  a
norma del precedente art.  16,  per  la  corresponsione  dell'imposta
sull'entrata. 
 
  All'art. 37, dopo il comma 2° sono aggiunti i seguenti commi: 
 
  Nella stessa pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 si incorre  per  la
omessa presentazione, nei termini, delle  denunzie  prescritte  dagli
accordi stipulati a  norma  del  precedente  art.  16,  ai  fini  del
pagamento dell'imposta sull'entrata. 
 
  Per gli  accordi  di  cui  al  comma  precedente,  gia'  stipulati,
s'incorre nella detta pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 per l'omessa
presentazione delle prescritte denuncie entro un mese dall'entrata in
vigore della presente legge. 
 
  All'ultimo comma le parole: al precedente comma sono sostituite con
le seguenti: ai tre commi precedenti. 
 
  All'art. 38, comma primo, alle parole: dal presente decreto  e  dal
regolamento, sono sostituite le seguenti: dal presente  decreto,  dal
regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16. 
 
  Nel comma 2° dello stesso art. 38, dopo le  parole:  stabiliti  dal
regolamento, sono inserite le seguenti: e dagli accordi  stipulati  a
norma del precedente art. 16. 
 
  All'art. 39, comma 1°, dopo le parole:  imposta  di  consumo  sulle
carni, sono inserite le seguenti: e sui vini, mosti ed uve da vino. 
 
  All'art. 53, comma 1°, dopo la parola: Littorio, sono  aggiunte  le
parole:  nonche'  a  quegli  Enti  che,  per  legge,  sono  in  tutto
equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato. 
 
  Allo stesso articolo, comma 2°, dopo le parole:  L'imposta  non  si
applica  altresi',  sono  soppresse  le  seguenti:  per  le   entrate
costituite  dalle  somme  percepite  dagli  esattori  delle   imposte
erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle  riscossioni
in dipendenza di aggiudicazioni o  conferimento  gia'  avvenuti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, come pure. . . 
 
  All'art. 54, dopo il 3° comma, e' aggiunto il seguente  comma:  Per
gli atti economici aventi per  oggetto  trasferimenti  di  merci  fra
industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all'  8
febbraio 1940-XVIII, l'imposta non e' dovuta, ancorche' la consegna o
la spedizione della merce si effettui  dopo  la  detta  data,  sempre
quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta
venditrice,  che  fu  emessa  fattura,  e  fu  eseguito  il  relativo
pagamento prima della detta data. 
 
  All'art. 55, 1° comma, sono soppresse le  parole:  tre  mesi  dalla
stessa data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  sono
sostituite con le seguenti: il 1° agosto 1940. 
 
  All'art. 56, l'ultimo comma, e'  sostituito  dal  seguente:  Per  i
primi quattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla  lettera
a), tanto le marche doppie prescritte  per  la  corresponsione  della
tassa di  scambio,  come  quelle  ad  unica  sezione  in  vigore  per
l'applicazione dell'ordinaria tassa di bollo. In luogo  delle  marche
prescritte dalla lettera b) possono essere usate, fino ad esaurimento
delle  scorte  esistenti,  le  marche  doppie   prescritte   per   la
corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione
anche le marche di cui alla lettera c),  del  presente  articolo.  In
luogo delle marche prescritte dalla lettera c), fino  ad  esaurimento
delle scorte esistenti, le marche gia' in uso per  la  corresponsione
della tassa di scambio. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dalla Zona di operazioni, addi' 19 giugno 1940-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                Mussolini - Di Revel - Grandi - Ricci 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi