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LEGGE 9 maggio 1940, n. 368

Ordinamento del Regio esercito. (040U0368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-5-1940
al: 8-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Regio esercito comprende una parte  metropolitana  e  una  parte
coloniale. 
 
  La  parte  metropolitana,  anche  se   dislocata   nel   territorio
dell'Africa italiana o  dei  possedimenti,  e'  alla  dipendenza  del
Ministero della guerra, il quale provvede  alla  relativa  spesa;  la
parte coloniale e' alla  dipendenza,  per  l'impiego,  del  Ministero
dell'Africa italiana, che vi provvede con i  bilanci  dei  dipendenti
governi. 
 
  Nella presente legge viene  considerata  soltanto  l'organizzazione
della parte metropolitana; l'organizzazione della parte coloniale  e'
stabilita da altre disposizioni.