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LEGGE 23 marzo 1940, n. 255

Aumento degli onorari forensi e notarili. (040U0255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-5-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli  onorari  e  diritti  degli  avvocati,  dei  procuratori,   dei
patrocinatori legali e dei notai  cessano  di  essere  soggetti  alle
riduzioni prevedute dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giuno 1937-XV,
n. 865. 
 
  La  disposizione  si  applica,  a  decorrere  dal  primo  del  mese
successivo all'entrata in vigore della  presente  legge,  ai  redditi
minimi garantiti ai notai, ridotti a termini dell'art. 3 della  legge
7 giugno 1937-XV predetta.