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LEGGE 14 dicembre 1939, n. 1922

Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno. (039U1922)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1940
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
Commissioni legislative hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
                               Art. 1. 
 
  La procedura di incorporazione per  decreto  Reale,  preveduta  nel
comma primo dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo  1936-XIV,  n.
375, modificato con. le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141,  e  7  aprile
1938-XVI, n. 636, e' obbligatoriamente  applicata,  con  l'osservanza
delle disposizioni della, presente legge, nei confronti  delle  Casse
di risparmio costituite da almeno un decennio e dei Monti di  credito
su pegno classificati di prima categoria pure da almeno un  decennio,
aventi la sede centrale in un Comune non capoluogo  di  provincia,  e
con popolazione inferiore a 30  mila  abitanti,  in  cui  l'ammontare
complessivo del  patrimonio  e  dei  depositi  non  superava,  al  31
dicembre 1938-XVII, i trenta milioni di lire. 
  Il Comitato  dei  Ministri  per  la  difesa  del  risparmio  e  per
l'esercizio   del   credito   determina    l'Istituto    incorporante
scegliendolo fra le Casse di risparmio e i Monti di credito su  pegno
di prima categoria della provincia nella quale l'Ente da  incorporare
ha la, propria sede, ovvero di provincie limitrofe. 
  In caso di incorporazione di un Monte di credito su pegno di  prima
categoria in una  Cassa  di  risparmio,  questa  deve  istituire  una
sezione per  le  operazioni  di  pegno  o,  comunque,  assicurare  il
servizio delle operazioni stesse. 
  La sede della Cassa di risparmio o del Monte di credito su pegno di
prima   categoria   incorporato,   diventa   filiale    dell'Istituto
incorporante.