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LEGGE 30 novembre 1939, n. 1842

Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (039U1842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-12-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La nota sotto la voce  604-a/1  della  tariffa  generale  dei  dazi
doganali e' modificata come appresso: 
 
  «Il legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di
legno meccanica e chimica (cellulosa) e' ammesso alla importazione in
esenzione da dazio entro i limiti ai un contingente annuo di quintali
1.800.000, sotto l'osservanza delle formalita' e cautele che  saranno
stabilite dal Ministero delle finanze. 
 
  «Ai fini della disposizione del camma precedente, si considera come
rozzo anche il legno semplicemente spaccato».