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LEGGE 21 agosto 1939, n. 1241

Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige. (039U1241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-9-1939
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; 
 
                               Art. 1. 
 
  Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate  nei  comuni
dell'Alto  Adige,  anche  se  residenti  altrove,  le   quali   hanno
acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del  Trattato  di
San Germano, annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322,  e  delle
norme emanate  in  esecuzione  del  Trattato  stesso,  che  intendano
trasferirsi in Germania  ed  acquistare  la  cittadinanza  germanica,
devono dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana prima  del
trasferimento. 
 
  La presente disposizione  si  applica,  altresi',  ai  discendenti,
cittadini italiani, delle persone indicate nel comma precedente.