stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1938, n. 2206

Modificazioni alle norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo. (038U2206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1939.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-3-1939 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIPIA
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente provvedimenti per la navigazione aerea ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, concernente le norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 326;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per l'interno e per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 38 delle « Norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo » approvate col R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1733 convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 326, è sostituito dal seguente:

« Per il trasporto delle persone, la responsabilità del vettore verso ogni viaggiatore è limitata alla somma di lire centocinquantasettemilacinquecentocinquanta, a meno che il viaggiatore, con clausola speciale, non abbia fissato con il vettore un limite più elevato di responsabilità.

«Per il trasporto dei bagagli registrati o delle cose trasportate, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di lire trecentoquindici per chilogramma, salvo speciale dichiarazione di interesse alla consegna fatta dallo speditore al momento della consegna del collo al vettore, pagando eventualmente un compenso supplementare. In questo caso il vettore è tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non provi che essa è superiore all'interesse reale dello speditore alla consegna.

«Per quanto concerne gli oggetti che restano in custodia del viaggiatore, la responsabilità del vettore è limitata a lire seimilatrecento per viaggiatore ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Solmi - Di
Revel - Cobolli-Gigli

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte del conti, addì 27 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 120. - Mancini