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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1938, n. 1778

Trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica. (038U1778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gennaio 1939, n. 221 (in G.U. 21/02/1939, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-12-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123; 
 
  Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214; 
 
  Visto il R. decreto 9 maggio 1926-IV, n. 1277; 
 
  Visto il R. decreto 18 ottobre 1928-VI, n. 2605; 
 
  Visto il R. decreto 7 giugno 1929-VII, n. 1047; 
 
  Visto il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1491; 
 
  Visto il R. decreto 14 aprile 1934-XII, n.561; 
 
  Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565; 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081; 
 
  Visto il 1Z. decreto 24 settembre 1936 n. 1719; 
 
  Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Considerata l'assoluta  e  urgente  necessita'  di  procedere  alla
trasformazione della Regia scuola di  ceramica  di  Faenza  in  Regio
istituto d'arte per la ceramica; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri  per  l'interno  e
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Regia scuola di ceramica di Faenza, istituita con Nostro decreto
14 settembre 1919, registrato alla Corte dei  conti  il  27  febbraio
1920, registro 5 istruzione pubblica, foglio 343, e'  trasformata  in
Regio istituto d'arte per la ceramica. 
 
  Il suo funzionamento e' disciplinato dallo statuto, da  approvarsi,
con  decreto  Reale,  su  proposta  del  Ministro  per   l'educazione
nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le  finanze,  a
norma dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.