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REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1938, n. 1223

Modificazione dell'art. 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, circa il piano regolatore di Roma. (038U1223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 gennaio 1939, n. 401 (in G.U. 10/03/1939, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-8-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  l'urgente  ed  assoluta  necessita',  di  dettare   norme
transitorie per la espropriazione delle zone laterali  in  dipendenza
del piano regolatore di Roma a modifica di quelle contenute nell'art.
8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, modificata dal R.  decreto-legge
17 ottobre 1954, n. 1987; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quelli  per  l'interno,  per  la  grazia  e
giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sino al 31 dicembre 1942 si  applicheranno  per  le  espropriazioni
delle zone laterali le disposizioni dell'art. 34  del  R.  decreto  8
febbraio 1923, n. 422, in luogo di quelle dell'art. 8 della legge  24
marzo 1932, n. 355. La presente disposizione si  applica  anche  alle
opere in corso previste in piani particolareggiati approvati a  norma
delle vigenti disposizioni, quando i proprietari non  abbiano  ancora
assunto  legalmente  l'obbligo  di  dare  alle   aree   la   prevista
destinazione, giusta il disposto dell'art. 8  della  legge  24  marzo
1932 succitata. 
 
  Le espropriazioni di zone laterali e la  loro  estensione  dovranno
essere  indicate  e  giustificate  nei  piani  particolareggiati   da
approvarsi a norma delle vigenti disposizioni.