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REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1938, n. 1032

Norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito. (038U1032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 84 (in G.U. 06/02/1939, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-8-1938
al: 8-7-1967
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA. 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e  militari,
approvato con R. decreto  21  febbraio  1895,  n.  70,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  emanare  nuove
disposizioni che regolino la perdita del diritto a pensione da  parte
del personale statale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Duce,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato  e
Ministro per la  guerra,  per  la  marina  e  per  l'aeronautica,  di
concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'impiegato civile destituito, il  militare  incorso  per  condanna
penale nella perdita del grado e il salariato espulso, per motivi che
non importino di diritto la perdita del  trattamento  di  quiescenza,
sono  ammessi   al   godimento   della   pensione,   dell'assegno   o
dell'indennita' per una volta soltanto  su  parere  favorevole  della
Commissione di cui alla lettera d) dell'art. 183 del testo  unico  21
febbraio 1895, n. 70, la quale deve essere interpellata dal Ministro. 
 
  Se la Commissione predetta si pronunzia per la perdita del  diritto
alla pensione, all'assegno  o  all'indennita'  per  una  sola  volta,
questa viene decretata col provvedimento di cessazione dal servizio o
con apposito decreto Ministeriale. 
 
  Le norme del presente articolo non si applicano nei  confronti  dei
militari che abbiano perduto il grado per condanna in  dipendenza  di
reati esclusivamente militari.