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REGIO DECRETO 14 marzo 1938, n. 885

Modificazione dello statuto della libera Università di Camerino. (038U0885)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 20-7-1938
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita' di  Camerino,  approvato
con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2838 e ma dificato  con  i  Regi
decreti 20 settembre 1928-VI, n. 2250, 31 ottobre 1929-VIII. n. 2386,
20 novembre 1930-IX, n, 1939, 27 ottobre 1932-X, n. 2066, 27 dicembre
1934-XIII, n. 2439 e 1° ottobre 1936-XIV, n. 2037; 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV,  n.  2044  e  7  maggio
1936-XIV, n. 882; 
 
  Veduto il R. decreto 17 gennaio 1938-XVI,  n.  116,  con  il  quale
viene autorizzata la libera Universita' anzidetta  ad  istituire  una
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali a  decorrere  dal
29 ottobre 1937-XVI; 
 
  Vedute le  proposte  avanzate  dalle  Autorita'  accademiche  della
libera Universita' suddetta per le modifiche allo statuto; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto  della  libera  Universita'  di  Camerino,  approvato  e
modificato con i Regi decreti anzidetti, e' ulteriormente  modificato
nel modo seguente: 
 
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «L'Universita' di Camerino comprende: 
 
  a) La Facolta' di giurisprudenza, la quale conferisce la laurea  in
giurisprudenza; 
 
  b) La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, la quale
conferisce: la laurea in chimica; la laurea in scienze biologiche; la
laurea in scienze naturali; 
 
  c) La Facolta' di  farmacia,  la  quale  conferisce  la  laurea  in
farmacia; 
 
  d) La Facolta' di medicina  veterinaria,  la  quale  conferisce  la
laurea in medicina veterinaria». 
 
  Art. 3. -  Il  contenuto  della  lettera  b)  del  primo  comma  e'
sostituito dal seguente: 
 
  «b) di due membri per Facolta' eletti  dal  Collegio  generale  dei
professori». 
 
  Art. 7. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «I presidi delle quattro Facolta' sono nominati dal rettore  fra  i
professori di ruolo su proposta delle rispettive Facolta'». 
 
  Nella Sezione I  del  capo  secondo  l'intestazione:  «Disposizioni
comuni  alle  tre  Facolta'»   e'   sostituita   con   la   seguente:
«Disposizioni comuni alle quattro Facolta'». 
 
  Dopo l'art. 26 sono inserite le norme  relative  alla  Facolta'  di
scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 
                            SEZIONE III. 
 
  Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 
  Art. 27. - La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali,
conferisce le seguenti lauree: 
 
  a) Laurea n chimica; 
 
  b) Laurea in scienze biologiche; 
 
  c) Laurea in scienze naturali. 
 
  Art. 28. - La durata del corso degli  studi  per  il  conseguimento
della laurea in chimica e' di quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Chimica generale ed inorganica. 
 
  2. Chimica organica. 
 
  3. Chimica analitica. 
 
  4. Chimica farmaceutica. e tossicologica (biennale). 
 
  5. Chimica fisica con esercizi (biennale). 
 
  6. Istituzioni di matematiche. 
 
  7. Fisica sperimentale (biennale). 
 
  8. Mineralogia. 
 
  9. Preparazioni chimiche. 
 
  10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa. 
 
  11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa. 
 
  12. Esercitazioni di fisica (biennale). 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
 
  1. Chimica bromatologica. 
 
  2. Chimica biologica. 
 
  3. Chimica agraria. 
 
  4. Chimica delle sostanze coloranti. 
 
  5. Elettrochimica. 
 
  6. Chimica di guerra. 
 
  7. Zoologia generale. 
 
  8. Botanica. 
 
  9. Fisiologia generale. 
 
  L'insegnamento biennale di «fisica sperimentale» importa  un  unico
esame alla fine del biennio; le «esercitazioni di fisica»  (biennali)
importano l'esame alla fine di ogni anno. 
 
  Art. 29. - Il piano di studi consigliato per la laurea  in  chimica
e' il seguente: 
 
                               I anno. 
 
  1. Chimica generale ed inorganica. 
 
  2. Fisica sperimentale. 
 
  3. Istituzioni di matematiche. 
 
  4. Preparazioni chimiche. 
 
  5. Esercitazioni di fisica. 
 
  Due insegnamenti complementari. 
 
                              II anno. 
 
  1. Chimica organica. 
 
  2. Chimica analitica. 
 
  3. Chimica farmaceutica e tossicologica. 
 
  4. Fisica sperimentale. 
 
  5. Mineralogia. 
 
  6. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa. 
 
  7. Esercitazioni di fisica. 
 
                              III anno. 
 
  1. Chimica fisica con esercizi. 
 
  2. Chimica farmaceutica e tossicologica. 
 
  3. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa. 
 
  Due insegnamenti complementari. 
 
                              IV anno. 
 
  1. Chimica fisica con esercizi. 
 
  Due insegnamenti complementari. 
 
  Per essere ammesso all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  avere
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  Insegnamenti
fondamentali ed in sei almeno da lui scelti fra i complementari. 
 
  Art. 30. - Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame: 
 
  di  chimica  fisica,  se  prima  non  ha  superato  gli  esami   di
istituzioni di matematiche,  di  fisica  sperimentale  e  di  chimica
generale ed inorganica; 
 
  di esercitazioni di chimica analitica qualitativa, se prima non  ha
superato l'esame di chimica generale ed inorganica; 
 
  di esercitazioni di chimica analitica quantitativa, se prima non ha
superato  gli  esami  di  chimica  generale  ed   inorganica   e   di
esercitazioni di chimica analitica qualitativa; 
 
  di chimica farmaceutica e tossicologica, se prima non  ha  superato
gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica. 
 
  Art. 31. - La durata del corso degli  studi  per  il  conseguimento
della laurea in scienze biologiche e' di' quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche. 
 
  2. Fisica. 
 
  3. Chimica generale ed inorganica. 
 
  4. Chimica organica. 
 
  5. Botanica (biennale). 
 
  6. Zoologia (biennale). 
 
  7. Anatomia comparata. 
 
  8. Anatomia umana. 
 
  9. Istologia ed embriologia. 
 
  10. Fisiologia generale. 
 
  11. Chimica biologica. 
 
  12. Igiene. 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
 
  1. Chimica fisica. 
 
  2. Zooculture (api, bachi, avi, coniglicoltura). 
 
  3. Idrobiologia e pescicoltura. 
 
  4. Patologia generale. 
 
  5. Microbiologia. 
 
  6. Geologia. 
 
  7. Statistica metodologica. 
 
  Gli insegnamenti biennali di «botanica» e di «zoologia» comprendono
tanto la parte generale quanto quella sistematica. 
 
  Art. 32. - Il piano di studi consigliato per la laurea  in  scienze
biologiche e' il seguente: 
 
                               I anno. 
 
  1. Istituzioni di matematiche. 
 
  2. Zoologia. 
 
  3. Botanica. 
 
  4. Anatomia umana. 
 
  5. Chimica generale ed inorganica. 
 
  6. Fisica. 
 
                               II anno 
 
  1. Zoologia. 
 
  2. Botanica. 
 
  3. Istologia ed embriologia. 
 
  4. Chimica organica. 
 
  5. Fisiologia generale. 
 
                              III anno, 
 
  1. Anatomia comparata. 
 
  2. Chimica biologica. 
 
  3. Igiene. 
 
  Un insegnamento complementare. 
 
                              IV anno. 
 
  Tre insegnamenti complementari. 
 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti tra i complementari. 
 
  Art. 33. - Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame: 
 
  di chimica biologica se prima non ha superato gli esami di  chimica
generale ed inorganica e di chimica organica; 
 
  di chimica fisica se non ha superato gli esami di chimica  generale
ed inorganica, di chimica organica, di fisica  e  di  istituzioni  di
matematiche; 
 
  di chimica organica se non ha prima  superato  l'esame  di  chimica
generale ed inorganica; 
 
  di anatomia comparata  se  prima  non  ha  superato  gli  esami  di
zoologia e di anatomia umana. 
 
  Art. 34. - La durata del corso degli  studi  per  il  conseguimento
della laurea in scienze naturali e' di quattro anni. 
 
  E' titolo di ammissione il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica. 
 
  Sono insegnamenti fondamentali: 
 
  1. Istituzioni di matematiche. 
 
  2. Fisica. 
 
  3. Chimica generale ed inorganica. 
 
  4. Chimica organica. 
 
  5. Mineralogia. 
 
  6. Geologia. 
 
  7. Geografia. 
 
  8. Botanica (biennale). 
 
  9. Zoologia (biennale). 
 
  10. Anatomia comparata. 
 
  11. Anatomia umana. 
 
  12. Fisiologia generale. 
 
  Sono insegnamenti complementari: 
 
  1. Istologia ed embriologia. 
 
  2. Chimica fisica. 
 
  3. Idrobiologia e pescicoltura. 
 
  4. Zooculture (api, bachi, avi, coniglicoltura). 
 
  5. Igiene. 
 
  6. Statistica metodologica. 
 
  Gli insegnamenti biennali di «botanica» e di «zoologia» comprendono
tanto la parte generale quanto la parte sistematica. 
 
  Art. 35. - Il piano di studi consigliato per la laurea  in  scienze
naturali e' il seguente: 
 
                               I anno. 
 
  1. Istituzioni di matematiche. 
 
  2. Fisica. 
 
  3. Chimica generale ed inorganica. 
 
  4. Zoologia. 
 
  5. Botanica. 
 
                              II anno. 
 
  1. Anatomia umana. 
 
  2. Chimica organica. 
 
  3. Mineralogia. 
 
  4. Botanica. 
 
  5. Zoologia. 
 
                              III anno. 
 
  1. Geografia. 
 
  2. Geologia. 
 
  3. Anatomia comparata. 
 
  4. Fisiologia generale. 
 
  Un insegnamento complementare. 
 
                              IV anno. 
 
  Tre insegnamenti complementari. 
 
  Per essere ammesso all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  avere
seguito i corsi e  superato  gli  esami  in  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. 
 
  Art. 36. - Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame: 
 
  di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica  generale
ed inorganica; 
 
  di chimica fisica se prima non ha superato  gli  esami  di  chimica
generale  ed  inorganica,  di  chimica  organica,  di  fisica  e   di
istituzioni di matematiche; 
 
  di anatomia comparata  se  prima  non  ha  superato  gli  esami  di
zoologia e di anatomia umana. 
 
  Art. 37. - L'esame di laurea  nei  vari  corsi  della  Facolta'  di
scienze matematiche, fisiche e naturali consiste nella  presentazione
di una  dissertazione  scritta  e  di  due  argomenti  da  discutersi
oralmente riferentisi a materie diverse da quella in  cui  e'  scelto
l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i  titoli  degli
argomenti orali devono essere  depositati  in  segreteria  almeno  20
giorni prima dell'esame di laurea. 
 
  La dissertazione scritta dovra' essere discussa unitamente  ai  due
argomenti suindicati. 
 
  La dissertazione scritta per la laurea in chimica deve  essere,  di
regola, a carattere sperimentale. L'esame di laurea in  chimica  deve
essere preceduto da una  o  piu'  prove  pratiche  determinate  dalla
Facolta' sulle quali  il  candidato  dovra'  redigere  una  relazione
scritta da discutersi con la dissertazione e con gli argomenti di cui
al primo comma del presente articolo. 
 
  Art. 38. - Le Commissioni per gli esami di laurea  sono  costituite
ciascuna  di  undici  membri  fra  i  quali  sette  professori  della
Facolta'. 
 
  In caso di necessita' il numero dei membri puo'  essere  ridotto  a
nove. 
 
  Di ogni commissione deve sempre far parte un libero docente». 
 
  In conseguenza della inserzione della nuova  sezione  e  dei  nuovi
articoli e' modificata la numerazione della sezione e degli  articoli
successivi e dei loro riferimenti. 
 
  La tabella n. 1 e' sostituita dalla seguente: 
 
  «Tabella n. 1 
 
  Posti di ruolo dei professori: 
 
  Facolta' di giurisprudenza n. . . . . . . . . . . . . 4 
 
  Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali . 4 
 
  Facolta' di farmacia  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
 
  Facolta' di medicina veterinaria  . . . . . . . . . . 4». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 14 marzo 1938 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                    Bottai - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° luglio 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo, registro 399, foglio 3. - Mancini.