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REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938, n. 465

Norme relative ai piani particolareggiati in dipendenza dell'Esposizione Universale di Roma del 1941-XX. (038U0465)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 gugno 1938, n. 1074 (in G.U. 28/07/1938, n. 170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-5-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Ritenuta l'urgente ed assoluta necessita' di  disciplinare  l'esame
dei progetti esecutivi del piano  regolatore  di  Roma,  nonche'  dei
progetti esecutivi delle opere  relative  alla  Esposizione  ed  alle
opere di espansione della citta' verso' il mare; 
 
  Viste le leggi 24 marzo 1932-X, n. 355, 4 giugno 1936-XIV, n.  1210
e i Regi  decreti-legge  14  gennaio  1937-XV.  n.  1567,  21  agosto
1937-XV, n. 1615; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di stato per i lavori
pubblici, di concerto con quelli  per  l'interno,  per  la  grazia  e
giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono sottoposti al parere della Commissione istituita con l'art.  3
del  R.  decreto-legge  6  luglio  1931,  n.  981,   convertito   con
modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e con le  successive
modificazioni di cui alla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, oltre  ai
piani  particolareggiati  del  piano  regolatore  di  Roma,  i  piani
particolareggiati concernenti l'ampliamento edilizio ricadente  nella
zona dell'Esposizione ed i  piani  particolareggiati  della  zona  di
espansione della citta' verso il mare di cui al R.  decreto-legge  14
gennaio 1937, n. 1567. 
 
  Sono sottoposti altresi' alla  detta  Commissione,  nel  limite  di
competenza di cui all'art. 378 del testo unico della legge comunale e
provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, i progetti
esecutivi riguardanti qualsiasi opera, permanente  da  eseguirsi  dal
Governatorato di Roma fino a tutto l'anno 1941. 
 
  Per tutte le opere contemplate  nel  precedente  comma,  il  parere
della Commissione suddetta sostituisce, ad ogni  effetto,  il  parere
del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici   in   deroga   alle
disposizioni dei commi 3, 6 e 7 dell'art. 378 del testo  unico  della
legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3  marzo  1934,
n. 383, nonche' in  deroga  al  testo  unico  delle  leggi  sanitarie
approvato con R. decreto 27 luglio  1934,  n.  1205,  ed  alle  norme
vigenti  che  fanno  obbligo  di  sentire  il  parere  del  Consiglio
superiore delle antichita' e belle arti.