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REGIO DECRETO 7 marzo 1938, n. 305

Modificazione dell'art. 159 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, circa l'assunzione di personale giornaliero per la pulizia e custodia degli uffici giudiziari. (038U0305)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 14-4-1938
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 159 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita'  di  provvedere  ai  servizi  di  pulizia  e
custodia degli uffici giudiziari; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 159 del testo organico approvato con  il  Regio  decreto  28
dicembre 1924, n. 2271, e' modificato come appresso: 
 
  «In caso di  mancanza  degli  uscieri  giudiziari  potranno  essere
assunti provvisoriamente a farne le veci, con  decreto  del  Ministro
per la grazia e giustizia, giornalieri, ai quali  sara'  concesso  un
compenso a giornata in ragione di un  trentesimo  della  retribuzione
mensile stabilita per il personale non di ruolo di categoria  IV,  di
cui alle tabelle I e  II  annesse  al  R.  decreto-legge  4  febbraio
1937-XV, n. 100, aumentata ai sensi del R.  decreto-legge  27  giugno
1937, n. 1033. 
 
  «Il Ministro per la grazia e giustizia potra' delegare i capi degli
uffici giudiziari, in cui si siano verificate le  mancanze  suddette,
ad assumere un numero  di  giornalieri  non  eccedente  quello  degli
uscieri mancanti. 
 
  «E'  vietata  ogni  altra  assunzione  di  personale  avventizio  a
qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione».