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REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937, n. 1839

Istituzione della Gioventù italiana del Littorio. (037U1839)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2566 (in G.U. 28/02/1938, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-11-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 3 aprile 1926-IV,  n.  2247,  istitutiva  dell'Opera
nazionale Balilla, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661,  col  quale  fu
istituito  presso   il   Ministero   dell'educazione   nazionale   un
Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica o giovanile; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta l'urgente ed assoluta necessita' di provvedere; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE,  Primo  Ministro  Segretario  di  Stato  e
Ministro  per  l'interno,  per  la  guerra,  per  la  marina  e   per
l'aeronautica, di concerto col Ministro per gli  affari  esteri,  col
Segretario del Partito Nazionale  Fascista,  Ministro  Segretario  di
Stato, e coi Ministri per l'Africa  Italiana,  per  le  finanze,  per
l'educazione nazionale e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Gioventu'  italiana  del  Littorio,  organizzazione  unitaria  e
totalitaria delle forze giovanili del Regime fascista,  e'  istituita
in seno al Partito Nazionale Fascista, alla  diretta  dipendenza  del
Segretario del Partito Nazionale  Fascista,  Ministro  Segretario  di
Stato, che ne e' il comandante generale. 
 
  La Gioventu' italiana  del  Littorio  ha  per  motto  «  Credere  -
obbedire - combattere ».