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REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937, n. 1561

Costituzione e funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. (037U1561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2352 (in G.U. 01/02/1938, n. 25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-10-1937
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedimenti  intesi
ad agevolare il credito per l'incremento dell'industria alberghiera e
per il suo attrezzamento; 
 
  Sentito il  Comitato  dei  Ministri  di  cui  all'art.  12  del  R.
decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia  e
giustizia e per la cultura popolare; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la concessione di mutui a  favore  di  chi  intende  costruire,
costruire ed arredare, ampliare o migliorare  alberghi,  stabilimenti
idro-termali  e  balneari,  locali   e   impianti   in   genere   che
costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, e' autorizzata
la costituzione di apposita  Sezione  autonoma  per  l'esercizio  del
credito alberghiero e turistico presso  un  Istituto  di  credito  di
diritto pubblico, che  sara'  designato  con  decreto  del  Capo  del
Governo. 
 
  La Sezione autonoma avra' un capitale non inferiore a  50  milioni,
formato: 
 
  a) da partecipazioni di istituti e  societa'  di  previdenza  e  di
assicurazione, i quali restano all'uopo autorizzati anche in deroga a
disposizioni legislative e statutarie; 
 
b) da partecipazione di aziende di credito o istituti  soggetti  alle
   norme  del  R.  decreto-legge  12  marzo  1936-XIV,  numero   375,
   subordinatamente  alla  autorizzazione  dell'Ispettorato  per   la
   difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; 
 
c) dall'attribuzione, fino al limite massimo di 25  milioni,  di  una
   quota parte del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del  presente
   decreto.