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REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1937, n. 1400

Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (037U1400)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1938, n. 636 (in G.U. 03/06/1938, n. 125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-8-1937
al: 2-6-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 12 marzo  1936-XIV,  n.  375,  contenente
disposizioni per la difesa  del  risparmio  e  per  la  tutela  della
funzione creditizia; 
 
  Vista la  deliberazione  del  Comitato  dei  Ministri,  di  cui  al
predetto Regio decreto-legge; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' ed assoluta urgenza di provvedere; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto con i Ministri Segretari  di  Stato  per  l'Africa
Italiana e per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La raccolta del risparmio  fra  il  pubblico  sotto  ogni  forma  e
l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico  regolate
dalle norme del presente decreto. 
 
  Tali funzioni sono esercitate da Istituti  di  credito  di  diritto
pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di  risparmio  e
da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.