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REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937, n. 748

Requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate. (037U0748)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2482 (in G.U. 16/02/1938, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-3-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA. 
 
  Vista la legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  19  settembre  1935-XIII,  n.   1836,
convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di stabilire  norme  per
la requisizione ed il noleggio di naviglio mercantile occorrente  per
le Forze armate; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con  i
Ministri Segretari di Stato per le finanze e le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del capo III e del capo V del R.  decreto-legge  19
settembre 1935-XIII,  n.  1836,  convertito  nella  legge  9  gennaio
1936-XIV, n. 147, sono estese ai casi di requisizione e  di  noleggio
previsti dall'art. 4  aggiunto  al  Regio  decreto-legge  13  gennaio
1936-XIV, n. 229, dalla legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145.