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REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1937, n. 439

Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore. (037U0439)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1937.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317 (in G.U. 27/01/1938, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1989)
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Testo in vigore dal: 1-5-1937
al: 19-5-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore
approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la  necessita'  assoluta  ed  urgente  di  emanare  alcune
disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Ministro  per  l'educazione  nazionale,  previo
accordo col Ministro per le finanze, di attribuire ai  rettori  delle
Regie universita' e ai direttori dei Regi istituti superiori,  tenuto
conto della gravita' dei compiti a ciascuno assegnati, una indennita'
annua supplementare, che potra' variare da un minimo di L. 6000 a  un
massimo di L. 20.000. 
 
  Il relativo importo sara' detratto dalla somma di cui  all'art.  1,
comma 2°, n. 2, del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145.