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REGIO DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1937, n. 100

Disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. (037U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1937, ad eccezione degli artt. 11 e 12 che entrano in vigore il 20/02/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1937, n. 1108 (in G.U. 20/07/1937, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395,  sull'ordinamento
gerarchico  delle   Amministrazioni   dello   Stato,   e   successive
modificazioni; 
 
  Considerata  la  necessita'  assoluta  e  urgente  di  disciplinare
l'assunzione ed il trattamento del personale non  di  ruolo,  escluso
quello salariato, delle Amministrazioni  statali,  eccettuate  quelle
con ordinamento autonomo  e  di  dettare  norme  transitorie  per  la
partecipazione ai pubblici concorsi del personale  non  di  ruolo  di
tutte le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il personale civile non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea
di cui al successivo art. 2, che le Amministrazioni dello Stato  sono
autorizzate ad assumere e a mantenere  in  servizio  per  effetto  di
speciali disposizioni, e' nominato con  le  qualifiche  previste  dal
successivo art. 4 ed e' classificato nelle categorie stabilite  nella
tabella I allegata al presente decreto vista,  d'ordine  Nostro,  dal
Ministro per le finanze. 
 
  Al personale medesimo e' assegnata una  retribuzione  nella  misura
fissata per ciascuna categoria dalla stessa  tabella,  oltre  ad  una
aggiunta di famiglia e relative quote complementari da  corrispondere
con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929,  n.
1047 ed al R. decreto-legge 14 aprile  1934,  n.  561,  nella  misura
fissata dalla tabella II allegata al presente decreto vista, d'ordine
Nostro, dal Ministro per le finanze.