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REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936, n. 1336

Norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata. (036U1336)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1936, n. 2424 (in G.U. 19/02/1937, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-7-1936
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di   precisare   e
completare le disposizioni dell'art. 184 del  testo  unico  di  leggi
approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 184 del testo unico delle disposizioni  di  leggi  approvato
con R. decreto  9  maggio  1912,  n.  1447,  e'  cosi'  modificato  e
completato: 
 
  «Qualora l'esercizio di  una  ferrovia  pubblica  venga  interrotta
sulla totalita' o su parte del percorso senza che  il  concessionario
provveda immediatamente a ripristinarlo, o  se  l'esercizio  medesimo
venga eseguito con gravi e ripetute irregolarita', il Ministero delle
comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie  e  automobili)
prefigge   un   termine   perentorio   al   concessionario   per   il
ristabilimento  regolare  del  servizio.  Scaduto  tale  termine   il
concessionario che non abbia adempiuto all'ingiunzione, senza che - a
giudizio  insindacabile  dell'Amministrazione  -  risulti  dimostrata
l'esistenza di  impedimenti  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore  o
comunque indipendenti dal fatto proprio, decade dalla  concessione  e
vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. 
 
  «Anche  in  pendenza  del  termine  anzidetto  il  Ministero  delle
comunicazioni potra'  prendere  d'ufficio,  a  spese  e  rischio  del
concessionario,  le  misure  necessarie  per  il  ripristino   e   la
continuazione  del  servizio  assumendone  eventualmente   anche   la
gestione. 
 
  «In ogni caso la gestione governativa puo' essere effettuata fino a
quando le condizioni per la riconsegna della linea al concessionario,
o, quando questo sia stato dichiarato decaduto, per  la  consegna  ad
altro  Ente,  siano  tali  da  assicurare  -  a  giudizio   esclusivo
dell'Amministrazione - la regolarita' e continuita' del servizio».