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REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 376

Esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico. (036U0376)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1937, n. 169 (in G.U. 04/03/1937, n.53).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-3-1936
al: 10-6-1946
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 13 novembre  1931,  n.  1398,  costituito
dell'Istituto Mobiliare Italiano, convertito nella legge 15  dicembre
1932,  n.  1581,  nonche'  le  altre  disposizioni  modificative   ed
integrative riguardanti detto Istituto; 
 
  Visto il R. decreto 20 dicembre  1914  n.  1375,  convertito  nella
legge  7  gennaio  1917,  n.  96,  costitutivo  del   Consorzio   per
Sovvenzioni  su  Valori  Industriali,   nonche'   tutti   gli   altri
provvedimenti   modificativi   ed   integrativi   riguardanti   detto
Consorzio; 
 
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1933,  n.   5,   costitutivo
dell'Istituto per la Ricostruzione  Industriale,  nonche'  gli  altri
decreti modificativi ed integrativi riguardanti detto Istituto; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1026, n. 100; 
 
  Ritenute l'assoluta necessita' e l'urgenza di estendere le facolta'
e la organizzazione dell'Istituto Mobiliare Italiano e di costituirlo
in massimo organo per l'esercizio del credito mobiliare; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i  Ministri  per
le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Istituto Mobiliare Italiano e' autorizzato a concedere operazioni
di credito anche per la durata superiore a 10 anni e fino al  massimo
di  20.  In  corrispondenza,  esso  e'   autorizzato   ad   emettere,
obbligazioni ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 10
anni e fino alla durata massima di anni 20.