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REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936, n. 313

Applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio. (036U0313)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 maggio 1936, n. 1126 (in G.U. 24/06/1936, n.145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-3-1936
al: 13-4-1950
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed asoluta di  provvedere,  mediante
interpretazione  autentica,  ad  assicurare  in  modo   costante   ed
uniforme, per tutti i dipendenti dello Stato, a qualunque categoria e
Amministrazione  appartengano,  l'applicazione   delle   disposizioni
concernenti il loro trattamento, e quello degli altri aventi diritto,
in conseguenza di infermita', lesioni o morte per eventi di servizio; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. l. 
 
  L'inabilita' di ogni grado o la morte, da qualunque causa prodotte,
in servizio o in occasione  del  servizio,  ai  dipendenti  civili  e
militari  di  qualsiasi  Amministrazione  dello   Stato,   anche   ad
ordinamento  autonomo,  danno  luogo,  nei  confronti  dello   Stato,
unicamente 
 
  al trattamento previsto a favore dei medesimi o degli altri  aventi
diritto dalle norme  che  regolano  il  rapporto  di  servizio  o  la
quiescenza. 
 
  E' esclusa ogni azione di danni da parte di chiunque altro.