stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935, n. 2472

Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici. (035U2472)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 aprile 1936, n. 833 (in G.U. 19/05/1936, n.116).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-2-1936
al: 21-7-1938
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere  alla
organizzazione provinciale e alla coordinazione nazionale dei servizi
pompieristici, che rispondano ad esigenze civili e militari; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra,  per  l'interno  e
per le corporazioni, di concerto con i Ministri  Segretari  di  Stato
per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  istituito  e  posto  alla  diretta  dipendenza  del   Ministero
dell'interno il Corpo  pompieri  per  la  prevenzione  ed  estinzione
incendi e per soccorsi tecnici in genere. 
 
  I servizi del Corpo hanno organizzazione provinciale,  con  comando
nel  capoluogo  delle  Provincie  e  distaccamenti  nei  centri  piu'
importanti; vengono effettuati mediante  contributo  obbligatorio  di
tutti i Comuni della Provincia.