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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935, n. 2081

Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico. (035U2081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 marzo 1936, n. 498 (in G.U. 07/04/1936, n. 81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-12-1935
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734, ed il  relativo  regolamento
approvato con R. decreto 5 maggio 1918, n. 1852; 
 
  Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e sue successive
modificazioni; 
 
  Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164, e le  successive
modificazioni; 
 
  Veduto il R. decreto 21 maggio 1924-II, n. 1206,  e  le  successive
modificazioni; 
 
  Veduto il R. decreto 19 gennaio 1932-X, n. 1735; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n, 100; 
 
  Considerata  la  necessita'  urgente  ed  assoluta   di   apportale
modifiche ed aggiornamenti alla legislazione relativa  all'istruzione
artistica ed alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il governo dogli istituti Regi di istruzione  artistica  spetta  al
Ministro per l'educazione nazionale. 
 
  Tutti gli altri istituti ed enti che hanno il  fine  di  promuovere
l'istruzione artistica sono sottoposti alla sua vigilanza.