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REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935, n. 1867

Regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati. (035U1867)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 gennaio 1936, n. 56 (in G.U. 30/01/1936, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-9-1935
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054; 
 
  Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-IV, n. 1084; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889; 
 
  Veduto il decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771; 
 
  Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; 
 
  Veduto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 118; 
 
  Veduta la legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Riconosciuta  la  necessita'  urgente  di  provvedere  per   l'anno
scolastico  1935-1936  alla  regificazione  di  scuole   e   istituti
d'istruzione media tecnica; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con il Capo  del  Governo,  Primo
Ministro, Ministro, per l'interno e col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII: 
 
  sono convertiti in Regi istituti tecnici  commerciali  a  indirizzo
amministrativo:  gli  Istituti  tecnici   commerciali   a   indirizzo
amministrativo  pareggiati  di  Barletta,  Milano  «Schiaparelli»   e
Taranto; 
 
  e' convertito in Regio istituto  tecnico  commerciale  a  indirizzo
mercantile: l'Istituto tecnico commerciale mercantile  pareggiato  di
Benevento; 
 
  sono convertiti in Regi istituti tecnici commerciali e per geometri
gli  Istituti  tecnici  commerciali  e  per  geometri  pareggiati  di
Campobasso, Lucca e Treviso; 
 
  sono convertite in Regie scuole tecniche a  indirizzo  commerciale:
le scuole tecniche a indirizzo commerciale pareggiate  di  Catania  e
Montecatini-Terme; 
 
  sono convertiti in Regi istituti  tecnici  inferiori  isolati:  gli
Istituti tecnici inferiori isolati pareggiati di Fiorenzuola  d'Arda,
Massa, Portici a Tolmezzo. 
 
  Le regificazioni predette avranno luogo con  le  modalita'  di  cui
all'art. 22 e cogli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15
giugno 1931-IX, n. 889.