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REGIO DECRETO 17 agosto 1935, n. 1765

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (035U1765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1987)
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Testo in vigore dal: 1-7-1936
al: 7-8-1939
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, recante autorizzazione  al
Governo  del  Re  a   riformare   le   norme   legislative   relative
all'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro  nelle
industrie; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per  la
grazia e giustizia, per le finanze, per la agricoltura e le foreste e
per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' obbligatoria l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro
delle persone  le  quali,  nelle  condizioni  previste  dal  presente
decreto, siano addette: 
 
  1°  ad  opifici  nei  quali  si  fa  uso  di  macchine  mosse   non
direttamente dalla persona che ne usa; 
 
  2° a prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato  o
presso apparecchi a pressione soggetti a sorveglianza o controllo  ai
sensi del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331,  convertito  nella
legge 16 giugno 1927, n. 1132, per il  controllo  della  combustione,
destinati a scopo industriale, commerciale o agricolo, escluso sempre
il caso che le macchine o gli apparecchi siano destinati soltanto  ad
uso domestico. 
 
  L'assicurazione e' inoltre obbligatoria, anche quando non ricorrano
i casi di cui ai precedenti nn. 1 e 2, per le persone  suindicate  le
quali siano addette ai lavori; 
 
  3° di costruzione, manutenzione o demolizione edilizia, comprese le
strade e le opere pubbliche, il  bonificamento  idraulico,  le  opere
murarie e i drenaggi in galleria ricorrenti nelle sistemazioni  delle
frane o dei bacini montani, nonche' di produzione del cemento,  della
calce, del gesso e dai laterizi; 
 
  4°  di  costruzione,  manutenzione  o  riparazione  di  ferro  vie,
tramvie, filovie, teleferiche e funivie, e al loro esercizio; 
 
  5° di produzione, trasformazione o distribuzione di gas,  acqua  ed
elettricita', comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche; di
collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 
 
  6° di trasporto per via terrestre, quando si faccia  uso  di  mezzi
meccanici o animali; 
 
  7° della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale e aerea
eccettuato il personale di cui all'art. 34 del  R.  decreto-legge  20
agosto 1923, n. 2207, concernente norme  per  la  navigazione  aerea,
convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; 
 
  8° di produzione, trattamento e applicazione di materie esplodenti,
infiammabili, corrosive e caustiche; 
 
  9° di carico e scarico; 
 
  10° della pesca esercitata con navi munite di carte di bordo o  con
galleggianti azionati da  macchine  di  potenza  superiore  a  dodici
cavalli, nonche' della pesca, comunque esercitata, delle spugne,  dei
coralli,  delle  perle  e  del   tonno   e   della   vallicoltura   e
mitilicultura; 
 
  11° di taglio o riduzione di piante e trasporto  di  esse,  esclusi
quei lavori di taglio o  riduzione  di  piante,  che,  rientrando  in
quelli inerenti alla normale coltivazione del  fondo,  sono  compresi
nell'assicurazione disciplinata dal decreto-legge Luogotenenziale  23
agosto 1917,  n.  1450,  concernente  la  assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul  lavoro  in  agricoltura,  convertito  nella
legge 17 aprile 1925, n. 473; 
 
  12°  degli  alti  forni,  delle  fonderie  e   degli   stabilimenti
meccanici, metallurgici e siderurgici  in  genere  e  di  costruzioni
navali, comprese le demolizioni e  riparazioni  di  navi  o  natanti,
nonche' le operazioni di recupero di questi e del loro carico: 
 
  13° delle concerie; 
 
  14° delle vetrerie e delle fabbriche di ceramica; 
 
  15° delle miniere, cave, torbiere e saline, compreso il trattamento
e la lavorazione delle materie estratte; 
 
  16° dei pubblici macelli; 
 
  17° per la estinzione di incendi; 
 
  18° per il servizio di salvataggio; 
 
  19° per il servizio di vigilanza privata, esclusi i  dipendenti  da
aziende agricole e forestali  i  quali  sono  soggetti  al  precitato
decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450.