stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935, n. 6

Regolazione delle conseguenze derivanti dagli smobilizzi effettuati dall'Istituto per la ricostruzione industriale (Sezione amobilizzi industriali) nonchè dal trasferimento allo stesso degli oneri già assunti dal cessato Istituto di liquidazioni e dagli Enti indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859. (035U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 giugno 1935, n. 1124 (in G.U. 06/07/1935, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 26-1-1935
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.  decreto-legge  23  gennaio  1933,  n.  5,  costitutivo
dell'Istituto per  la  ricostruzione  industriale,  convertito  nella
legge 3 maggio 1933, n. 512; 
 
  Visto il R. decreto-legge  15  giugno  1933,  n.  859,  concernente
provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale,
convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere a regolare
le conseguenze derivanti dagli smobilizzi,  effettuati  dall'Istituto
per la ricostruzione industriale  (Sezione  smobilizzi  industriali),
nonche' per effetto del trasferimenti, allo stesso degli  oneri  gia'
assunti dal cessato Istituto di liquidazione e  dagli  Enti  indicati
all'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1933,  n.  859,  convertito
nella legge 5 febbraio 1934, n. 391; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro per le finanze; 
 
  Abbia tuo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  Ministro  per  le  finanze  e'  autorizzato  a  stipulare   col
presidente  dell'Istituto  per  la  ricostruzione   industriale   una
convenzione al  fine  di  regolare  le  conseguenze  derivanti  dagli
smobilizzi effettuati dall'Istituto per la ricostruzione  industriale
(Sezione smobilizzi  industriali),  nonche'  dal  trasferimento  allo
stesso degli oneri gia' assunti dal cessato Istituto di  liquidazioni
e dagli Enti indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1933,
n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391. 
 
  Tale convenzione diviene esecutiva con l'approvazione del Capo  del
Governo mediante suo decreto.