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REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. 1844

Istituzione, con sede in Firenze, di un ente morale denominato « Ente nazionale di lavoro per i ciechi ». (034U1844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 aprile 1935, n. 961 (in G.U. 24/06/1935, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-12-1934
al: 14-1-1948
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'assoluta ed urgente necessita' di assicurare una  adatta
occupazione ai ciechi idonei al lavoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo,  Ministro  per  l'interno,  la
guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni, di concerto con i
Ministri per la giustizia, le finanze, l'educazione  nazionale  e  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituito un ente morale, con sede in Firenze, denominato « Ente
nazionale di lavoro per i ciechi ». 
 
  Esso ha per iscopo di assicurare una  occupazione  remunerativa  ai
ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di
guerra. 
 
  All'Ente nazionale sono applicabili per la durata di dieci anni  le
disposizioni contenute nell'art. 2 della legge  26  luglio  1929,  n.
1397-2059, a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. 
 
  L'Ente  nazionale  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del   Ministero
dell'interno, che la esercita nei modi stabiliti nel regolamento.