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REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1697

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. (034U1697)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 dicembre 1934, n. 2137 (in G.U. 19/01/1935, n. 16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-11-1934
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente  la
costituzione dell'Unione nazionale  ufficiali  in  congedo  d'Italia,
convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261; 
 
  Vista  la  legge  24  dicembre  1928,  n.  3242,   concernente   il
riordinamento dell'Ente suddetto; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   apportare
modificazioni  all'ordinamento  dell'Unione  nazionale  ufficiali  in
congedo d'Italia; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra,  per  la  marina,
per l'aeronautica, per l'interno e per le corporazioni,  di  concerto
col Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Opera di assistenza dell'Unione nazionale  ufficiali  in  congedo
d'Italia, istituita con l'art. 3 della legge  24  dicembre  1928,  n.
3242, e' soppressa. 
 
  Il patrimonio e le funzioni  dell'Opera  sono  devoluti  all'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia che viene posta alla  diretta
dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, e che sara'
disciplinata da apposito statuto, compilato dallo  stesso  Segretario
del Partito e approvato dal Capo del Governo, udito il  Consiglio  di
Stato.