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REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1662

Istituzione di Istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali. (034U1662)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 aprile 1935, n. 955 (in G.U. 24/06/1935, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-9-1934
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  R.  decreto  6   maggio   1923,   n.   1054,   relativo
all'ordinamento dell'istruzione media; 
 
  Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272, recante  provvedimenti  per
l'istruzione magistrale; 
 
  Veduti i Regi decreti-legge 27 agosto 1932, n. 1082,  e  24  agosto
1933, n. 1210, relativi alla istituzione di prime  e  seconde  classi
collaterali stabili; 
 
  Veduta  la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul   riordinamento
dell'istruzione media tecnica; 
 
  Veduta la legge 28 dicembre 1931, n.  1771  nella  quale  e'  stato
convertito il R.  decreto-legge  3  agosto  1931,  n.  1069,  recante
disposizioni sugli istituti d'istruzione media; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n.  100,  sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di  provvedere,  col
nuovo anno scolastico, alla  istituzione  negli  Istituti  tecnici  e
magistrali di nuovi corsi e di nuove classi collaterali stabili; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale di concerto con S. E.  il  Capo  del  Governo,
Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno e col Ministro  per
le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' consentita la istituzione di Istituti tecnici inferiori  con  le
formalita' di cui all'art. 22 e con gli effetti di cui agli  articoli
1 e 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889. 
 
  Nei corsi  inferiori  dei  Regi  istituti  magistrali  e  dei  Regi
Istituti tecnici  e  nei  Regi  istituti  tecnici  inferiori  isolati
possono  istituirsi,  con  decreto  del  Ministro  per   l'educazione
Nazionale, di concerto con quello per le finanze, oltre alle prime  e
seconde  classi  collaterali  stabili,  una  o  piu'   terze   classi
collaterali stabili. 
 
  In  aggiunta  ai  corsi  previsti  dalle  disposizioni  vigenti  e'
consentita di concerto con il  Ministro  per  le  finanze,  nei  Regi
istituti magistrali e nei Regi istituti tecnici, la istituzione di un
quarto corso superiore; nei Regi istituti tecnici e nei Regi istituti
tecnici  inferiori  isolati,  la  istituzione  di  un  quinto   corso
inferiore. Nei Regi istituti magistrali e'  parimenti  consentita  la
istituzione del detto quinto corso inferiore, sempre di concerto  col
Ministro per le finanze quando importi aumento nel numero complessivo
dei posti di ruolo nei  Regi  istituti  d'istruzione  media  classica
scientifica e magistrale. 
 
  Gli insegnamenti nei predetti corsi  e  classi  sono  impartiti  da
insegnanti di ruolo per le discipline per le  quali  sara'  possibile
istituire, in base ai criteri fissati dalle  norme  vigenti,  proprie
cattedre di ruolo.