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REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 746

Estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa mista, dei mutilati e dei feriti fascisti. (034U0746)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 giugno 1934, n. 1046 (in G.U. 10/07/1934, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-6-1934
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R.  decreto-legge  13  dicembre  1933,  n.  1706,  recante
provvedimenti a  favore  delle  famiglie  dei  caduti  per  la  causa
fascista, dei mutilati e feriti per la causa  stessa,  nonche'  degli
inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  urgente  necessita'  di  estendere  le   disposizioni
contenute nel citato decreto n. 1706 ai  personali  dipendenti  dalle
Amministrazioni degli enti locali e parastatali, nonche' dalle  Opere
nazionali ed, in genere, dagli Enti di  diritto  pubblico  sottoposti
alla vigilanza o alla tutela dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Capo  del  Governo,  Primo  Ministro,  Ministro
Segretario di Stato per  l'interno  e  per  le  corporazioni,  e  del
Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il beneficio previsto dall'art. 43  del  R.  decreto  30  settembre
1922, n. 1290, e' esteso,  nei  modi  indicati  dalla  lettera  a)  e
dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto  13  dicembre  1933,  n.
1706, al personale  di  ruolo  delle  Provincie,  dei  Comuni,  delle
Istituzioni di assistenza e beneficenza  e  degli  Enti,  Istituti  e
Aziende,  comprese  quelle  di  trasporto,   in   gestione   diretta,
amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni,  o
delle  Istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza  o  dei   relativi
Consorzi,   che   risulti   regolarmente   iscritto   ai   Fasci   di
combattimento, senza interruzione, da data anteriore  al  28  ottobre
1922. 
 
  Al personale  degli  Enti  suindicati,  il  quale  si  trovi  nelle
condizioni previste nell'art. 5 o nell'art. 10 dello  stesso  decreto
n. 1706 sono inoltre estesi i benefici ivi rispettivamente stabiliti. 
 
  Il maggior onere derivante alle Casse di previdenza per le pensioni
agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, nonche'  alla  Cassa
di previdenza per le pensioni  dei  sanitari,  dall'applicazione  dei
benefici di cui al precedente comma fara' carico agli Enti da cui  il
personale dipende e sara' computato nei modi  previsti  dall'art.  45
del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679. 
 
  Sono  altresi'  estese,  in  quanto  applicabili,  alle  nomine   e
promozioni nei ruoli degli Enti di cui sopra  le  disposizioni  degli
articoli 6 e 7 e degli ultimi due  commi  dell'art.  8  del  medesimo
decreto n. 1706.