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REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1934, n. 454

Norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni. (034U0454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 luglio 1934, n. 1607 (in G.U. 13/10/1934, n. 241).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-4-1934
al: 15-2-2001
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 dicembre  1923,  n.  2740,  convertito
nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 
 
  Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515,  convertito  nella
legge 8 marzo 1928, n. 630; 
 
  Vista la legge 5 dicembre 1932, n. 1734; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare norme per  il
disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni nel Regno; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato  per  le  corporazioni,  per  gli
affari esteri e per l'interno, di concerto  con  i  Ministri  per  le
finanze, per l'agricoltura e foreste, per  l'educazione  nazionale  e
per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  esposizioni  e  mostre  d'arte,  le  fiere  di  campioni  o  lo
esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale e  commerciale  a
carattere   interprovinciale,   nazionale   o   internazionale   sono
autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito  il
Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e  di
concerto  con  il  Ministro  per  la  educazione  nazionale  per   le
esposizioni e mostre d'arte e con il  Ministro  per  l'agricoltura  e
foreste per quanto riguarda le manifestazioni di carattere agricolo. 
 
  Le  manifestazioni  predette  sono  sottoposte  al  controllo   del
Ministero delle corporazioni  che  lo  esercitera'  di  concerto  col
Ministero delle  finanze  per  le  manifestazioni  che  fruiscono  di
contributo da parte dello Stato. Quelle di indole agricola  e  quelle
di   arte   sono   controllate    rispettivamente    dal    Ministero
dell'agricoltura e foreste e da quello dell'educazione nazionale. 
 
  Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere provinciale e'  locale,
sono sottoposte al controllo dei Consigli  provinciali  dell'economia
corporativa. 
 
  Col decreto di autorizzazione di  cui  al  1°  comma  del  presente
articolo  sara'  provveduto  alla  concessione  delle   facilitazioni
ferroviarie e doganali ai sensi dell'art. 3 del  R.  decreto-legge  7
aprile 1927, n. 515, di concerto con  i  Ministeri  delle  finanze  e
delle comunicazioni.