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REGIO DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1933, n. 1443

Estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini. (033U1443)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1933
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1934, n. 332 (in G.U. 13/03/1934, n. 61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-11-1933 al: 27-3-2006
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale di esportazione per i prodotti diretti all'estero;
Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della predetta legge;
Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, contenente disposizioni sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
Veduta la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, per quante ha specifico riferimento alla costituzione dei Consorzi provinciali per la viticoltura;
Veduta la legge 10 luglio 1930, n. 1164, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'esportazione dei vini nazionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È estesa ai vini diretti all'estero l'applicazione del marchio nazionale di esportazione istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272.