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LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1849

Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari. (032U1849)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-2-1933
al: 9-3-1950
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere,  occorrenti
per la difesa dello  Stato,  dei  poligoni  di  tiro,  dei  campi  di
esperienze,  degli  aeroporti,  dei  campi   di   fortuna   e   degli
stabilimenti  militari,  nei  quali  sono  depositati  o   manipolati
esplosivi od altre sostanze pericolose, il diritto di proprieta' puo'
essere assoggettato a  servitu'  nei  modi  previsti  dalla  presente
legge.