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LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1723

Modificazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (032U1723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-1-1933
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 21  febbraio  1932,
n. 154, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Gli affittacamere sono esclusi dagli obblighi di cui  al  presente
decreto, ma non possono fornire alloggio per un periodo inferiore  ad
una settimana, ad eccezione che ad artisti  drammatici  e  lirici  ed
agli altri partecipanti allo spettacolo».