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LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1581

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano. (032U1581)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-12-1932
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge  13  novembre  1931,  n.
1398, concernente la costituzione dell'Istituto  mobiliare  italiano,
con le seguenti modificazioni: 
  All'articolo 2, lettera a), le parole: "contro garanzie  di  valori
mobiliari", sono sostituite con le seguenti: "contro  garanzia  reale
di valori mobiliari ed  eventualmente  anche  contro  altre  garanzie
reali e personali". 
  All'articolo 3, lettera a),  le  parole:  "ad  emettere  titoli  al
portatore rappresentativi della  proprieta'  di  speciali  gruppi  di
valori azionari", sono sostituite dalle seguenti: "ad emettere titoli
rappresentativi  della  proprieta'  di  speciali  gruppi  di   valori
pubblici e privati". 
  Il comma 1° dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "I titoli rappresentativi della proprieta' di  speciali  gruppi  di
valori e le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere al  nome
o al portatore. Le obbligazioni sono rimborsabili, secondo  il  piano
di ammortamento approvato dal Consiglio di amministrazione". 
  Il comma 3° dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Lo Stato garantisce agli Enti partecipanti l'assegnazione  di  cui
al n. 2. Per tale guisa, quando non vi  sia  utile,  o  quando,  dopo
effettuato l'accantonamento del 20 per cento a favore  della  riserva
di cui al  n.  1,  gli  utili  netti  non  fossero  sufficienti  alla
distribuzione del 5  per  cento  agli  Enti  partecipanti,  la  somma
necessaria  sara'  anticipata  dallo  Stato,  salvo   rivalsa   verso
l'Istituto sull'eccedenza di utili contemplata nel n. 3, che  venisse
a risultare dai bilanci degli esercizi successivi". 
  Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
  "Art.  7.  -  Sono  applicabili  all'Istituto  mobiliare  Italiano,
rispetto agli immobili sui quali esistano ipoteche di primo  grado  a
favore dell'Istituto medesimo, le norme stabilite per gli Istituti di
credito fondiario negli articoli 18, 19, 20, 38, 41, 42, 43, 44,  51,
52, 53, 54, 70 e 71 del testo unico di legge approvato con R. decreto
16 luglio 1905, n. 646". 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1932 - Anno XI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                            MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI - ACERBO. 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.