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REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 819

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina. (032U0819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 19-7-1932
al: 8-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 aprile 1928, n. 918, che da' facolta'  al  Governo
del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative  vigenti
riguardanti la Regia marina; 
 
  Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia
marina, e sue successive modificazioni; 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'avanzamento  dei  Corpi
militari della Regia marina, approvato  con  R.  decreto  7  novembre
1929, n. 2007; 
 
  Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima, e sue
successive modificazioni; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 11  febbraio  1918,  n.  218,  sul
reclutamento e l'ordinamento degli  ufficiali  di  complemento  della
Regia marina, modificato col Regio decreto 6 febbraio 1919, n. 262, e
col Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 21 luglio 1918, n. 1158; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di  marina,  il  quale  ha  dato  ad
unanimita' parere favorevole; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la  marina,  di
concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'unito testo  unico  delle  disposizioni  legislative
riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, firmato,
d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.